Di seguito è possibile consultare le FAQ operative di Asmel Consortile, in continuo aggiornamento, dedicate alle principali questioni applicative che gli Enti sono chiamati ad affrontare: dalle tempistiche e dalla predisposizione degli atti ai requisiti e ai criteri di valutazione, dalla durata delle concessioni e dal piano economico-finanziario agli indennizzi, fino alla gestione dell’avvicendamento e del subingresso.
1. Entro quando devono essere avviate le procedure per l’affidamento delle concessioni balneari?
L’ente concedente deve avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. In sede di prima applicazione, l’avvio delle procedure deve avvenire comunque entro il 30 giugno 2027.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che il 30 settembre 2027 costituisce il termine ultimo per l’espletamento delle gare. La procedura può quindi concludersi prima di tale data, con il conseguente subentro del nuovo concessionario secondo tempistiche compatibili con gli adempimenti necessari al passaggio di gestione.
2. Quanto possono durare le nuove concessioni balneari?
La durata delle nuove concessioni è compresa tra 5 e 20 anni. Non è quindi prevista una durata identica per tutte le concessioni: essa deve essere determinata tenendo conto degli investimenti previsti e del periodo necessario per garantirne l’ammortamento e l’equa remunerazione.
La durata dovrà pertanto essere definita nell’ambito della singola procedura, in relazione alle caratteristiche della concessione e agli investimenti richiesti.
3. Quali criteri devono essere utilizzati per scegliere il nuovo concessionario?
L’art. 4 della legge n. 118/2022 individua diversi elementi da considerare nella selezione, tra cui la qualità dei servizi offerti agli utenti, l’accessibilità, la qualità degli impianti, la tutela dell’ambiente e del territorio, gli obiettivi sociali e occupazionali, l’esperienza professionale e il numero di concessioni già detenute dall’operatore.
La bozza di bando-tipo fornisce agli Enti uno schema di riferimento per tradurre tali principi nella procedura di affidamento, ferma restando la necessità di adeguare il bando alle caratteristiche dell’area e della concessione da affidare.
4. Cosa accade al concessionario uscente durante lo svolgimento della nuova procedura?
Il 30 settembre 2027 non attribuisce al concessionario uscente un diritto automatico a proseguire la gestione fino a quella data. Il Consiglio di Stato ha chiarito che si tratta del termine ultimo entro il quale devono essere espletate le gare e che, qualora la procedura si concluda anticipatamente, l’amministrazione può e deve organizzare il rilascio dell’area e il subentro del nuovo concessionario anche prima di tale scadenza.
Nelle more della procedura può essere ammessa una prosecuzione strettamente funzionale al completamento della gara e al passaggio di gestione, ma non una proroga generalizzata del titolo scaduto.
5. Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo?
La disciplina prevede un indennizzo a carico del concessionario subentrante, determinato in relazione agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla scadenza, cui si aggiunge un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni.
Secondo la bozza di bando-tipo, l’Ente deve acquisire prima della pubblicazione del bando una perizia asseverata per determinare l’importo dell’indennizzo. La quantificazione diventa quindi un passaggio rilevante già nella preparazione della gara, perché consente ai partecipanti di conoscere l’onere economico connesso al subentro e di tenerne conto nella formulazione dell’offerta.
La bozza disciplina inoltre il passaggio tra concessionario uscente e subentrante con l’obiettivo di assicurare la continuità delle attività e di regolare, ove previsto, il riutilizzo dei beni e delle attrezzature interessati dal cambio di gestione.