Discordanza tra offerta tecnica ed economica: la ditta va esclusa

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13/07/2021

Ha fatto bene, dice il Tar Trento, la stazione appaltante ad annullare in autotutela: il principio del favor partecipationis non può che recedere di fronte a quello della par condicio dei concorrenti e soprattutto a quello di autoresponsabilità dell'operatore.

In una recente pronuncia il TAR Trento con la sentenza n.101 del 22 giugno 2021 ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione della ditta aggiudicataria a seguito del riscontro di una discordanza tra i contenuti dell'offerta tecnica e quelli dell'offerta economica. Nella circostanza in esame la stazione appaltante aveva disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione precedentemente disposta a favore dell'offerente. Secondo il G.A. tale discordanza rende incerti i contenuti dell'offerta complessivamente intesa e non può essere invocato per superarla l'errore materiale. Nello specifico alla gara in esame aveva partecipato un Consorzio stabile, risultato poi aggiudicatario. Tuttavia la stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti aveva rilevato che da un lato, in sede di offerta tecnica il concorrente aveva dichiarato di non volere ricorrere al subappalto, acquisendo in questo modo il massimo del punteggio; dall'altro, in sede di offerta economica aveva presentato la dichiarazione di subappalto, peraltro imprescindibile non essendo il concorrente in possesso delle qualificazioni necessarie per eseguire le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Alla luce di questa manifesta contraddizione e tenuto conto che l'offerta tecnica non poteva essere ritenuta ammissibile, considerato che escludeva il ricorso al subappalto pur non essendo il concorrente qualificato per l'esecuzione di determinate lavorazioni, la stazione appaltante procedeva all'annullamento d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione. In sostanza, la presenza di due dichiarazioni tra loro assolutamente alternative e in quanto tali inconciliabili rendeva del tutto incerto il contenuto dell'offerta complessivamente considerata, non potendo certamente il seggio di gara sostituirsi al concorrente per definire quale tra le due dichiarazioni dovesse avere la preferenza.

Qui sentenza Tar Trento 22 giugno 2021, n. 101

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