Requisito economico finanziario: Fatturato Specifico

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17/09/2021

Nelle procedure di gara il requisito del fatturato specifico richiesto nella lex specialis «va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica», Il Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia- Sezione giurisdizionale con sentenza del19/07/2021, n. 722, ha chiarito in materia, secondo quanto riportato dall’art. 83 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che «ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto” e, correlativamente, l’allegato XVII (“Mezzi di prova dei criteri di selezione”) prescrive, nella parte I, dedicata alla capacità economica e finanziaria, che questa possa essere provata mediante una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto». In particolare, per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria «le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto” e che “a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto». Ne consegue che, anche la richiesta di fatturato c.d. specifico «attiene alla capacità economica e finanziaria, salvo il caso in cui la stazione appaltante lo qualifichi come requisito di capacità tecnica e professionale». Inoltre, nel caso di avvalimento avente ad oggetto i requisiti di capacità economica e finanziaria, trattandosi di avvalimento di garanzia, non è necessaria la specificazione dei mezzi aziendali messi a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto «ma solo che questa assumesse in via solidale la responsabilità per le obbligazioni da esso derivanti e così mettesse a disposizione della stazione appaltante la propria solidità economica, secondo lo schema dell’avvalimento di garanzia invalso presso la giurisprudenza amministrativa, in contrapposizione a quello operativo (Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020 n. 7436)». Ciò si riscontra «dal momento che il contratto di avvalimento contiene l’assunzione di responsabilità in solido e la messa a disposizione del fatturato globale e del fatturato specifico ivi espressamente indicato da parte dell’ausiliari».

Qui Sentenza Cds, sez. V n. 7436 del 26/11/2020

Qui Sentenza CGARS n. 722 del 19/07/2021

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