Interesse pubblico condiviso è presupposto ad accordi tra PA senza gara

La categoria

17/09/2021

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività comuni caratterizzati dalla sussistenza di un interesse comune delle amministrazioni coinvolte non richiede alcuna gara per l’individuazione del partner. In questa logica, si deve ritenere che rientri nella richiamata nozione l'accordo con cui l'Enac abbia messo a disposizione dell'Agenzia regionale del Lazio per l'emergenza sanitaria le aree aeroportuali di natura demaniale ai fini dello svolgimento da parte di quest'ultima del servizio di elisoccorso. Sul punto si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 6034 del 25 agosto 2021, offrendo indicazioni puntuali circa i requisiti che devono sussistere affinché l'accordo tra soggetti pubblici possa essere legittimamente concluso senza che costituisca una violazione delle regole sull'affidamento dei contratti pubblici. Nel caso in esame l'Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile aveva stipulato un accordo con l'Ares – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria con cui attribuiva a quest'ultima la concessione di aree aeroportuali di natura demaniale ai fini del successivo affidamento da parte della medesima Ares, mediante procedura a evidenza pubblica, del servizio di elisoccorso nella Regione Lazio. Secondo il Consiglio di Stato l'accordo in questione può legittimamente essere inquadrato nella categoria giuridica dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 241/90 e dell'articolo 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016. In particolare l'articolo 15 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Quanto alla valenza economica dell’accordo, il rimborso dei costi non può assumere carattere centrale ma deve essere chiaramente marginale. L'elemento centrale ai fini dell'esclusione degli accordi dal regime dell'evidenza pubblica è la nozione di cooperazione. Secondo il giudice comunitario, tale nozione va intesa in termini di partecipazione congiunta allo svolgimento dei servizi pubblici di rispettiva competenza, e non può considerarsi sussistere qualora l'unico contributo di una delle amministrazioni coinvolte si esaurisce in un rimborso spese a favore dell'altra. Applicando questi principi al caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto che ricorressero i presupposti per configurare la legittima esistenza di un accordo di cooperazione tra enti pubblici sottratto alle regole pubblicistiche sull'affidamento degli appalti. Non è infatti di ostacolo alla configurazione di un interesse comune la circostanza che l'apporto collaborativo delle due amministrazioni coinvolte abbia contenuti non identici, e tuttavia complementari.

indietro

Titolo

torna all'inizio del contenuto