CONCESSIONI BALNEARI, VERSO IL BANDO-TIPO: GARE ENTRO IL 2027, DURATA FINO A 20 ANNI E REGOLE PER IL SUBENTRO

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06/10/2026

Si avvicina una fase decisiva per gli Enti locali chiamati a gestire le nuove procedure di affidamento delle concessioni balneari.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato alla Conferenza Unificata una nuova versione dello schema di bando-tipo nazionale, previsto dall’art. 8 del d.l. n. 32/2026, convertito dalla legge n. 71/2026, con l’obiettivo di promuovere condizioni omogenee nell’affidamento delle concessioni. Il testo è ancora in fase di confronto e potrà essere modificato prima della definizione del procedimento.
 
Lo schema fornisce agli Enti concedenti un riferimento operativo per la predisposizione delle procedure e interviene, tra l’altro, sulla formazione dei lotti, sui requisiti di partecipazione, sui criteri di valutazione delle offerte, sulle garanzie, sulla determinazione della durata, sugli indennizzi, sulle condizioni di esecuzione e sul subingresso nella concessione.
Sul fronte delle tempistiche, l’art. 4 della legge n. 118/2022 stabilisce che gli Enti concedenti devono avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2027. Il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che il termine del 30 settembre 2027 ha natura massima e acceleratoria e non impone di attendere tale data qualora la procedura selettiva sia già conclusa: il passaggio al nuovo concessionario può quindi avvenire anticipatamente.
Le nuove concessioni avranno una durata non inferiore a 5 e non superiore a 20 anni, determinata in funzione del tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario. Agli Enti spetta inoltre un ruolo centrale nella definizione dei lotti e nella predisposizione degli atti, che dovranno essere coerenti con la pianificazione territoriale e assicurare trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione degli operatori.
Il quadro di riferimento è costituito dall’art. 4 della legge n. 118/2022, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione; il d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione nei casi espressamente richiamati, tra cui i requisiti generali degli artt. 94 e 95 e le cause ostative alla nomina dei commissari previste dall’art. 93, comma 5.
Particolare attenzione è riservata all’avvicendamento tra concessionario uscente e nuovo concessionario. L’art. 4 della legge n. 118/2022 riconosce all’uscente un indennizzo, posto a carico del subentrante, commisurato agli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, al netto degli eventuali aiuti pubblici non rimborsati, nonché a quanto necessario per garantire un’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il relativo valore deve essere determinato mediante perizia asseverata acquisita dall’Ente prima della pubblicazione del bando, così da rendere disponibili nella documentazione della procedura gli elementi economici necessari al passaggio di gestione.
In questa fase di transizione, Asmel Consortile mette a disposizione degli Enti locali un supporto specialistico tecnico-amministrativo e legale per la programmazione e la predisposizione delle nuove procedure, dalla ricognizione preliminare delle concessioni e dalla definizione dei lotti fino alla predisposizione degli atti, alla gestione telematica della procedura, alla verifica della documentazione e al supporto al responsabile del procedimento, ferma restando la titolarità delle funzioni e degli atti in capo all’Ente concedente.
Qui le FAQ operative di Asmel Consortile, in continuo aggiornamento, dedicate alle principali questioni applicative che gli Enti sono chiamati ad affrontare: dalle tempistiche e dalla predisposizione degli atti ai requisiti e ai criteri di valutazione, dalla durata delle concessioni e dal piano economico-finanziario agli indennizzi, fino alla gestione dell’avvicendamento e del subingresso.

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