Newsletter 263 -

Newsletter 263 -03/11/2021

Aumentano le indennità dei Sindaci, ancora una volta penalizzati i piccoli Comuni

Aumentano le indennità per i Sindaci. Notizia positiva se si pensa alle tante responsabilità che ricadono sui primi cittadini, tuttavia, a leggere la norma inserita nella Legge di bilancio appena approvata dal Consiglio dei Ministri a beneficiarne saranno, ancora una volta, soprattutto i Sindaci delle città metropolitane. Per loro l’aumento sarà del 100%, un raddoppio netto, che li equipara a quella dei governatori regionali, per i piccoli Comuni, come ormai è abitudine aumenti poco più che simbolici. ANCI conferma così la sua linea che “dimentica” i piccoli, eroi di frontiera, per tutelare i “politici”, per lo più ex parlamentari e ministri, ripescati nelle grandi città. La “fornice” oscilla tra i 9.000 euro dei “grandi” a poco meno di 1.500 per i “piccoli”. In totale, per finanziare la misura, sono disponibili 100 milioni per il 2022, 150 milioni per il 2023, 220 milioni a decorrere dal 2024. Gli aumenti saranno del 100 per cento per i sindaci metropolitani, con percentuali a calare per gli altri comuni in base al numero dei residenti. Si va, come detto, dal 110% dei Comuni capoluogo e via via a scendere fino al 15% per i Comuni sotto i mille abitanti. I politici cioè saranno trattati da “parlamentari” mentre i Sindaci tuttofare avranno al più i soldi per offrire una cena ai propri assessori una volta al mese… L’articolo 146 della legge di Bilancio stabilisce che le indennità di funzione siano adeguate anche per vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio comunale, calcolati in percentuale su quella del primo cittadino.

Newsletter 263 -03/11/2021

Fondi PNRR ai Comuni: facilitare la spesa, non “scippare” i Comuni

Il PNNR prevede che Regioni ed Enti locali siano coinvolti nella spesa per circa 35-37% del programma complessivo, pari a circa 70 miliardi. È già partita in queste settimane la doppia campagna denigratoria, la prima contro la capacità di spesa dei Comuni, la seconda, in particolare, contro la capacità di spesa dei Comuni del Sud Italia. A sollevare dubbi è stato anche l'Ufficio parlamentare di bilancio che ha evidenziato come il 46% di questo impegno si concentrerebbe nel 2024-25, con un aumento degli investimenti richiesto agli enti territoriali del 40% rispetto alla media del 2018-2020. 2/5 di queste somme sono assegnate al Sud mentre 3/5 al Centro-Nord, ma non basta l’idea è quella di far saltare la riserva del 40% dei fondi al Sud, a valere prioritariamente sulla Missione 5 dedicata a «inclusione e coesione». In altri termini, anziché favorire la capacità di spesa dei Comuni favorendo le best practice operanti da anni, alcuni lavorano per burocratizzare la spesa e sottrarla agli Enti. Uno scenario pericoloso sul quale Asmel intende vigilare con grande attenzione e con soluzioni operative in grado di scongiurare tali pericoli, di qui la scelta di Asmel Consortile di caratterizzarsi come Struttura Stabile di Supporto al RUP, come pure le funzionalità del gestionale operativo MyAsmecomm che sono in grado di guidare gli Enti alla individuazione delle misure del PNRR lavorando secondo le caratteristiche BIM a una progettazione puntuale e pienamente rispondente agli standard di spesa europei.

 

Newsletter 263 -03/11/2021

Audizione ANAC: Busia chiede di essere considerato…

In Audizione al Senato sul Ddl per la riforma dei contratti pubblici Busia chiede di essere considerato… e propone le centrali di progettazione. La digitalizzazione resta per il Presidente ANAC lo strumento indispensabile per «semplificare il settore e prevenire la corruzione senza frapporre ostacoli al mercato». Un segnale importante è venuto dalla previsione nell'ultimo decreto Semplificazioni del fascicolo virtuale dell'operatore economico presso la BDAP «uno strumento utile anche per tutelare le piccole e medie imprese». Sul fronte della progettazione sono state respinte le sollecitazioni a rispetto all’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico-economica, Busia ha rilevato che «semplificare va sempre bene, ma la progettazione va tutelata perché è dalla cattiva progettazione che prendono il via varianti e aumento di costi». Di qui la proposta di andare incontro alle fragilità degli enti più piccoli attraverso la costituzione di «centrali di progettazione» da mettere al servizio delle PA, un progetto questo già fallito in passato perché lontano dalle esigenze dei Comuni. Di diverso tenore, invece, la modalità sussidiaria proposta da ASMEL che vede i Comuni avvalersi di un’apposita struttura operante attraverso la progettazione BIM che può essere attivata a richiesta. Ancora una volta le soluzioni spontanee ci sono, il problema è l’incapacità della politica romana di riconoscerle e valorizzarle rinunciando a un approccio centralistico e dirigistico.

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Riforma TUEL/1: buone notizie per i Sindaci

Via libera al terzo mandato per i Sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti, ma anche per i Comuni più grandi se uno dei primi mandati due è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Via libera anche alla possibilità di candidarsi al Parlamento per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti senza obbligo di dimissioni preventive, con il passaggio dall’attuale «incandidabilità» alla previsione di una «incompatibilità», in questo modo lo scioglimento di giunta e consiglio arriverà solo con l’elezione. Fra le norme ordinarie, che non hanno bisogno di decreti attuativi, vi è la ridefinizione del confine fra responsabilità politiche dei Sindaci e le responsabilità amministrative da riservare ai dirigenti, una netta separazione che porta al superamento della responsabilità totale in capo ai sindaci fissata dall’articolo 50 del Testo unico, che negli anni ha moltiplicato i processi a carico dei politici locali per fatti su cui non hanno il controllo.

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Riforma TUEL/2: autonomia dei Comuni di nuovo sotto attacco

Lo schema di legge delega che si propone di riformare il Testo Unico degli Enti Locali ha tra gli obiettivi dichiarati un’operazione di aggiornamento, armonizzazione e coordinamento testuale della disciplina legislativa in materia di enti locali. L’iniziativa legislativa si svolge attraverso due fondamentali direttrici di intervento: 1) una delega legislativa (Capo I) per procedere all'aggiornamento della disciplina, adeguandola alle innovazioni nel frattempo intervenute, anche (e soprattutto) per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione e degli interventi ad opera della Corte costituzionale; 2) un complesso (Capo II) di norme immediatamente precettive che incidono direttamente sul corpus del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 7 aprile 2014, n. 56), allo scopo di adeguarlo all’evoluzione normativa e giurisprudenziale. La prima grande novità che emerge è il cambio dell'acronimo... non più semplicemente TUEL, ma il più cacofonico TUOEL. Nel rispetto delle pronunce costituzionali, anche frutto delle azioni promosse da ASMEL, si segnala l'art.8 dello schema normativo, rubricato "Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto", laddove il comma 1, lettera b), innova la disciplina in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni con l’inserimento di un nuovo articolo 33-bis. La disposizione di delega supera il principio dell’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali, dichiarata incostituzionale, rendendole facoltative, ma di fatto esautora l'autonomia comunale, laddove si vincolano le scelte degli Enti ad ambiti decisionali territoriali non rispondenti alle esigenze specifiche di ciascun Comune. Più che una soluzione sembra un modo per eludere le pronunce della Corte Costituzionale, ma sul fronte della propria autonomia i Comuni, con il supporto dell'Associazione ASMEL, non sono disposti ad arretrare di un millimetro.

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Smart-Working: la connessione da casa è a carico dell’Ente

Nella fase della pandemia lo smart working è diventato una realtà necessaria anche per la Pubblica Amministrazione, finita la fase emergenziale acuta si è ravvisata la necessità di strutturare la gestione di questa modalità nel rispetto dell’esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, dei lavoratori e dei cittadini fruitori dei servizi. Le nuove Linee guida sullo Smart Working nel pubblico impiego prevedono ora una indicazione più puntuale delle condizioni indispensabili per potere accedere alla modalità di lavoro agile, precisando che resta a carico della P.A. l’onere di «fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica» e che «per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro». L’amministrazione deve poi «prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto». Sempre per assicurare la tutela dei dati, le Linee guida specificano che «in nessun caso può essere utilizzato un’utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio». Tali indicazioni diventeranno così parte integrante del CCNL.

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Decreto Fiscale: fino al 31 dicembre congedo parentale per i figli in DAD

Nel Decreto Fiscale all’art.10 ritorna la previsione dei congedi parentali straordinari, retribuiti al 50%, per i genitori di figli conviventi minori di anni quattordici, ammalati di Covid oppure ordinati in quarantena, che sono costretti a seguire le lezioni in DAD. Il congedo retribuito, come nelle precedenti occasioni in cui è stato disciplinato, è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) a prescindere dall'età del figlio e anche nelle ipotesi in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura e copre il periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico fino a al 31 dicembre prossimo. È confermata la fruizione giornaliera e quella oraria dei congedi, così come l'alternatività tra i genitori nella fruizione, e ancora, l'impossibilità di un genitore di godere del congedo qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro a meno che non sia genitore di altri figli minori avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. Per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto è all'astensione dal lavoro senza retribuzione per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dall'attività didattica o educativa in presenza, della malattia o della quarantena ordinata al figlio dal Dipartimento di prevenzione.

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Subappalto/1: salta il tetto del 50% ma restano i limiti “qualitativi”

Dal 1° novembre cambia nuovamente la disciplina del subappalto, secondo le previsioni contenute nel Decreto legge 77/2021 (convertito nella legge 198/2021). La disciplina transitoria introdotta dal decreto, infatti, è valida fino al 31 ottobre e si fonda essenzialmente sulla individuazione del limite del 50% del valore del contratto di appalto quale percentuale massima delle prestazioni che possono essere oggetto di subappalto. La disciplina a regime, che entrerà in vigore dal 1° novembre, oltre a rimodulare il profilo del limite quantitativo al subappalto, contiene altri elementi di novità tutte contenute nell'articolo 49 del Dl 77/2021 e che interviene sulla disciplina originaria di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Alcuni limiti sono obbligatori, come il divieto di subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti (il divieto sembra riferirsi ai soli appalti di lavori, e non anche a quelli di forniture e servizi), il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Fermi restando i limiti obbligatori indicati, vi è poi un ambito di discrezionalità della stazione appaltante per introdurne degli altri. Dal 1° novembre le stazioni appaltanti possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono obbligatoriamente essere eseguite dall'appaltatore, e che di conseguenza non possono essere oggetto di subappalto. Nell'operare questa indicazione la stazione appaltante tiene in considerazione i seguenti elementi: le specifiche caratteristiche dell'appalto anche con riferimento alla presenza di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica; l'esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere; l'esigenza più generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori; l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nei subappalti (che peraltro viene considerata superata se i subappaltatori sono inscritti nelle white list istituite presso le Prefetture o nella così detta anagrafe antimafia). Le ragioni poste alla base degli eventuali divieti di subappalto devono essere articolate dall'ente appaltante in un'adeguata motivazione, da inserire nella determina a contrarre. Dal 1° novembre quindi non ci sarà una totale “liberalizzazione” del subappalto ma in assenza un limite quantitativo stabilito dal legislatore in termini generali e astratti (50%), vi sono limiti qualitativi definiti dalla stazione appaltante in relazione alle concrete caratteristiche del singolo appalto.

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Subappalto/2: il Subappaltatore è responsabile in solido

Dal 1° novembre entra in vigore anche la disposizione del DL 77/2021 che riguarda la previsione della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si tratta di un cambio radicale di indirizzo rispetto all'impostazione tradizionale – che era stata confermata anche dal comma 8 dell'articolo 105 del D.lgs. 50 – secondo cui la responsabilità nei confronti dell'ente appaltante rimaneva esclusivamente in capo all'appaltatore, anche per le prestazioni rese dal subappaltatore. La nuova previsione tende ad aumentare il livello di responsabilizzazione del subappaltatore nell'esecuzione delle sue prestazioni, anche se non si può trascurare il rischio di un possibile effetto sull'appaltatore che, non essendo più l'esclusivo responsabile nei confronti dell'ente appaltante, potrebbe essere indotto a rendere meno incisiva la sua sorveglianza sull'operato del subappaltatore.

 

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Subappalto/3: confermate le novità sulle condizioni del subappalto

Resta in vigore dalla data di efficacia del Dl 77/2021 anche l’eliminazione della originaria previsione del comma 14 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 che prevedeva l’obbligo per l'appaltatore di praticare nei confronti dei propri subappaltatori gli stessi prezzi unitari praticati nei confronti dell'ente appaltante con un ribasso non superiore al 20%. Questa previsione è stata eliminata. Secondo l’attuale previsione normativa il subappaltatore deve garantire per le prestazioni rese gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro (sempre che si tratti delle medesime attività o di lavorazioni inerenti le categorie prevalenti).

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