Newsletter 263 -

Newsletter 263 -14/02/2022

Casellario informatico ANAC

TAR. La mera pendenza di un procedimento penale in assenza di un “provvedimento esecutivo” ovvero di una sentenza di condanna anche non definitiva (v. Linee Guida ANAC n. 6/2016), non consente di dirsi accertato il grave illecito professionale da parte dell’operatore economico. L’irrogazione di una sanzione, essendo oggetto, ai sensi dell’art. 8, co. 2, lett. f) del “Regolamento per la gestione del Casellario informatico”, di annotazione nel Casellario e dunque di immediata consultazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, è idonea a recare un grave pregiudizio alla ricorrente.

Qui TAR Lazio n. 318 /2022

Newsletter 263 -14/02/2022

Irregolarità contributiva: l’esclusione costituisce un atto dovuto

TAR. Secondo la giurisprudenza a fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione costituisce un atto dovuto. Questa Sezione ha infatti stabilito che “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali

Qui TAR Campania n.775/2022

Newsletter 263 -14/02/2022

Revoca dell’aggiudicazione provvisoria

TAR. Secondo la giurisprudenza, la proposta di aggiudicazione è un atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, esso è quindi inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio, con la conseguenza che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria è legittima pur se non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Né il decorso del termine di cui all’art. 33, comma 1, codice dei contratti pubblici, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione comporta il perfezionamento dell’aggiudicazione (definitiva), la quale, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso adottato dalla stazione appaltante.

Qui TAR Campania n. 778/2022

Newsletter 263 -14/02/2022

Il subraggruppamento deve essere dotato di una capogruppo

CDS. In caso di raggruppamento misto, in assenza di una disposizione speciale derogatoria, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che, per il sub-raggruppamento orizzontale, trovano applicazione le regole stabilite per tale tipologia di raggruppamenti. Pertanto, al raggruppamento misto si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, con la conseguenza che nel sub-raggruppamento orizzontale per la prestazione secondaria una delle imprese (in ipotesi anche diversa dalla mandataria complessiva) deve assumere il servizio in quota maggioritaria, assumendo per tale parte il ruolo di “sub-mandataria” in quanto relativa appunto al sub-raggruppamento. Risulta infatti applicabile al sub-raggruppamento la disciplina recata per i raggruppamenti orizzontali, e dunque, la previsione dell’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, riferibile anche agli appalti di servizi. La giurisprudenza ritiene quindi necessario che il sub-raggruppamento orizzontale sia dotato di una capogruppo mandataria, identificabile eventualmente anche in via implicita dalla maggior quota di partecipazione ed esecuzione. Tale mandataria deve assicurare tutti gli attributi propri della mandataria di un raggruppamento. Conseguentemente, in caso di sub-raggruppamento orizzontale caratterizzato dalle quote paritarie al 50% di ciascuna delle componenti, non può considerarsi soddisfatto l’obbligo di designazione di una mandataria e il sub-raggruppamento risulta “strutturato in senso difforme rispetto all’obbligo della stessa mandataria di assunzione dei requisiti ed esecuzione in misura maggioritaria rispetto alle mandanti”.

Qui CDS n. 796/2022

Newsletter 263 -14/02/2022

Malfunzionamento piattaforma telematica

TRGA. Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della piattaforma informatica utilizzata per inserire le offerte è l’operatore economico ricorrente a dover dimostrare il preteso malfunzionamento, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del sistema.

Qui TRGA n. 14/2022

Newsletter 263 -14/02/2022

Differenza tra requisiti di ammissione e di esecuzione

CDS. Non è in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta. Riguardo invece ai requisiti di esecuzione l’approdo giurisprudenziale più recente, che si intende ribadire, è nel senso che essi sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020, n. 5734; 30 settembre 2020, n. 5740; 12 febbraio 2020, n. 1071), pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (cfr. Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5309 e 25 marzo 2020, n. 2090). Peraltro, non si può escludere che la richiesta della predisposizione ed organizzazione di beni e mezzi per l’esecuzione del servizio sia contenuta nel capitolato speciale soltanto ai fini dell’avvio dell’esecuzione, senza condizionare la stipulazione del contratto (così come ritenuto nel precedente di questa sezione V, 17 dicembre 2020, n. 8101, richiamato dal Comune appellato).

Consulta qui il CDS n.722/2022

Newsletter 263 -26/01/2022

CENTRALI DI COMMITTENZA/1 CON IL PNRR PARTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Previsto dall’art. 38, comma 2, del Codice Appalti, il sistema per la qualificazione di Centrali di committenza e Stazioni appaltanti non è mai decollato, perché il relativo DPCM, che andava varato entro luglio 2016, non ha mai visto la luce. Per rispettare gli impegni assunti in Europa, ai fini dell’assegnazione dei fondi PNRR, il Governo ha deciso di procedere a tappe forzate. In base al Protocollo d’intesa siglato con ANAC, andranno adottate, entro il 31 marzo, le Linee Guida sulle modalità per l’attuazione del sistema di qualificazione, con tappe progressive da concludersi entro giugno.  La qualificazione va conseguita in funzione degli ambiti di pertinenza, nonché della tipologia e complessità del contratto e delle fasce d’importo ed ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro, in relazione a: a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Tutti elementi su cui ASMECOMM è pronta da tempo, in quanto già consente di gestire l’intero iter amministrativo in modalità telematica, dalla fase di programmazione, all’individuazione delle fonti di finanziamento anche alla luce delle Misure PNRR, alla progettazione in BIM, alla gestione della gara telematica e del seggio di gara “virtuale”, ai controlli post gara e al monitoraggio in fase di esecuzione. Anzi è l’unica Centrale ad aver conseguito la Certificazione ISO 37001 (anticorruzione) oltre alle certificazioni ISO-9001 (qualità) e ISO 14001(ambientale).  Il decreto “Governance PNRR” ha già disposto una consistente opera di riduzione, centralizzazione e, quindi, qualificazione delle stazioni appaltanti per gli appalti PNRR, ripristinando l’obbligo, sancito dall’art. 37, comma 4, del Codice per i Comuni non capoluogo. L’obiettivo ora è quello di estendere la  qualificazione all’intero settore degli appalti , non solo a quelli finanziati dal PNRR, al fine di arginare l’eccessiva frammentazione, nonché i deficit organizzativi e di professionalità che caratterizzano il panorama delle stazioni appaltanti, Alla luce di ciò, i criteri di qualificazione riguarderanno anche uno solo degli ambiti terranno in considerazione i seguenti elementi: a) strutture organizzative stabili; b) presenza di dipendenti aventi specifiche competenze; c) sistema di formazione e aggiornamento del personale; d) numero di gare svolte per i vari livelli di qualifica nel quinquennio con la verifica del rispetto del valore dell’appalto e dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; e) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; f) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; g) per i lavori, monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche; h) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara. Tra i requisiti premianti figurano invece: a) valutazione positiva in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento europeo CE 765/2008; c) livello di soccombenza nel contenzioso; d) applicazione di criteri di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento. Le linee guida da emanarsi entro il 31 marzo 2022 forniranno alle amministrazioni interessate le modalità di richiesta dei dati non presenti nella Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, nonché le indicazioni operative, anche tramite Check list, sulle attività da svolgere per la verifica di sussistenza dei requisiti di qualificazione, al fine di consentire alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza di prepararsi in anticipo rispetto all’entrata in vigore della predetta riforma.

Consulta qui il Protocollo d’intesa

Newsletter 263 -26/01/2022

CENTRALI DI COMMITTENZA/2 I TECNICI DEL SENATO VALUTANO I COSTI DELLA QUALIFICAZIONE

La legge delega per il nuovo Codice Appalti da varare entro il prossimo giugno continua a far discutere. L’ultimo freno riguarda l'introduzione «di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche» e «il forte incentivo al ricorso a procedure flessibili». In verità finora l’unica forma di incentivo all’utilizzo delle centrali di committenza, peraltro obbligatorio per gli appalti Pnrr, ha riguardato la possibilità di aumentare i tempi di affidamento. Atro nodo è quello del costo della specializzazione e qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Secondo il servizio Bilancio del Senato queste misure possono comportare «potenziali oneri» che vanno specificati se ricadenti sui Comuni o sul Bilancio dello Stato. Il dossier elaborato dagli uffici giuridici di Palazzo Madama pone anche l’attenzione sulla digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, l'utilizzo di banche dati a livello centrale nell'ambito della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori e la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario».

Consulta qui il dossier 

Newsletter 263 -26/01/2022

COMUNI NON CAPOLUOGO Chiariti i limiti su svolgimento gare Pnrr

Il comunicato Ministero dell'Interno del 17 dicembre ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità pratico/operative che i Comuni, in particolare quelli non capoluogo di provincia devono seguire nell’applicazione delle disposizioni dell'articolo 52 del d.l. 77/2021 cd decreto governance Pnrr, convertito con legge 108/2021. L’obbligo scatta anche per i progetti di messa in sicurezza dei territori già finanziati in precedenza e ora qualificati come finanziamento inserito nelle misure del PNRR. La nota chiarisce tuttavia che non sono soggetti agli obblighi di ricorso alle Centrali di Committenza “gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria". Dal 6 dicembre, a seguito dell’Assemblea dei Soci Asmel Consortile si è conformata come Centro di Competenza ai sensi dell’art.9 comma 2 del decreto Governance e Struttura Stabile di Supporto anche per i fondi PNRR, conservando la sua natura di Centrale di Committenza ai sensi dell’art.37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Si ampliano così le opportunità per i Comuni soci di ricevere supporto adeguato in tutte le fasi delle procedure: dalla individuazione delle misure finanziate con il PNRR, alla progettazione, all’espletamento della gara, alla gestione delle verifiche e dei controlli in fase esecutiva. Come precisato dalla Commissione europea i costi possono essere imputati direttamente sui quadri economici dei progetti finanziati rendicontando le attività fornite nell’ambito dei servizi Asmecomm.

Connsulta qui il Comunicato Ministero dell'Interno del 17 dicembre

Newsletter 263 -26/01/2022

RIEPILOGO BANDI PNRR APERTI PER I COMUNI A cura del CENTRO DI COMPETENZA ASMEL con supporto gratuito

Qui la Tabella dei bandi aperti del Pnrr (aggiornata al 26/1) per consentire ai Comuni di restare aggiornati sulle opportunità e le scadenze del Pnrr. ll Centro di Competenza PNRR - con oltre il 70% dei progetti già ammessi in partenariato con Università e altri soggetti istituzionali - supporta gratuitamente i 3.700 Soci Asmel per l'analisi di pre-fattibilità delle idee progettuali, per le candidature ai bandi pubblicati con costruzione di eventuali partenariati pubblici e/o pubblico-privati, la verifica di compliance con le disposizioni per la gestione e la rendicontazione delle misure del PNRR, le progettazioni tradizionali e in BIM (Building Information Modeling), il project e il risk management, il monitoraggio Bdap-Mop, ecc. Inoltre, opera come Centrale di committenza in conformità all'obbligo ex art. 37 co. 4 del Codice, ripristinato, per le gare rientranti in tutto o in parte nel PNRR, dal DL 77/2021, art. 52 co. 1, da ultimo richiamato dalla Circolare Min. Interno 17 dic. erogando i servizi di gestione delle varie fasi di gara: gestione Cig per tutta la gara, redazione e controllo degli atti, sedute virtuali, pubblicità legale, verifiche ex art. 80, Albo Commissari, adempimenti Bdap-Mop, gestione contratti e contenzioso, ecc. Tra i servizi anche il supporto alle assunzioni PNRR con "liste di idonei" direttamente collegati ai progetti come da Circolare MEF/RGS del 18 gennaio e conformi al DL Reclutamento, nonché il supporto per il calcolo e la richiesta contributi alle assunzioni dei piccoli Comuni. Particolarmente apprezzati dai Comuni anche gli ulteriori i servizi di natura istituzionale, informativa, formativa, con la newsletter "FondiPa" e i videoclip per spiegare le tecnicalità e i requisiti di accesso e quali accortezze avere nella presentazione delle domande. Per supporto scrivere a fondipa@asmel.eu

Qui la brochure dei servizi del Centro di Competenza PNRR

 

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