Sul sito dell’ANCI nazionale è apparsa notizia della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8072/2021 che ha posto fine dopo 7 anni alla disputa tra ASMEL Consortile e ANAC sulla legittimità della delibera 32/2015 che aveva limitato le attività della nostra Centrale di committenza ai servizi ausiliari. Il Tribunale ha accolto le ragioni di ANAC, sconfessando, così, le successive pronunce con cui l’Autorità aveva poi smentito tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni poste a base della delibera impugnata.
In altri termini, mentre ANAC dal 2015 al 2017 ha smentito la delibera impugnata, il Tribunale, 7 anni dopo, respinge il ricorso smentendo l’Autorità, che aveva già smentito sé stessa. Nulla cambia per ASMEL Consortile, perché a pochi mesi dell’entrata in vigore della norma oggetto del contendere (l’art. 33, co. 3-bis del vecchio Codice), era entrato in vigore il nuovo Codice che aveva abrogato il precedente, introducendo, l’art. 37 co. 4, sulla centralizzazione della committenza. Esso aveva legittimato, fin da aprile 2016, l’operato di ASMEL Consortile. Nulla di nuovo dunque con la Sentenza 8072, che si è espressa su gare svolte con il vecchio Codice e per le quali ASMECOMM aveva svolto solo servizi ausiliari! Il Tribunale si è pronunciato anche sull’attuale compatibilità del modello ASMEL Consortile con l’art. 37 co. 4 del Codice affermando che esso sembrerebbe non compatibile. Ciò è naturale perché il Giudizio verteva sull’interpretazione del vecchio Codice e il Giudice non poteva esprimersi extra petitum (al di furi della materia del ricorso). Nemmeno disponeva delle argomentazioni di parte, tutte incentrate sul vecchio Codice. Lo sa bene ANCI, che infatti nulla ha travisato di quanto su esposto. È stata egualmente, però, querelata per essersi espressa così: Pertanto – atteso che l’ANAC ha accertato la carenza in capo ad Asmel dei requisiti di legge – il Consiglio di Stato, con la sentenza 8072 del 6/12/2021 ha disposto che la stessa Asmel – Società Consortile a r.l., non può essere qualificata “centrale di committenza” o “soggetto aggregatore”, in quanto non iscritta all’albo tenuto dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 16, del Codice dei contratti pubblici (leggi Elenco dei Soggetti aggregatori, ndr), insufficiente essendo, a tali fini, l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. ANCI ha riportato espressioni contenute in Sentenza e, ciononostante, ASMEL Consortile l’ha querelata! Certamente, perché emerge evidente la malafede di chi ha riportato questa affermazione e la sua volontà di mettere in cattiva luce ASMEL Consortile. Tutti gli addetti ai lavori sanno (quindi anche ANCI, chiamata a far parte della cabina di regia per la stesura del Codice vigente) che l’Elenco dei Soggetti aggregatori è pubblico ed è composto da massimo 35 Soggetti. Sanno pure che ANAC è chiamata ogni tre anni a selezionare le Centrali di Committenza in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Elenco. Quindi le Centrali devono superare una selezione per essere iscritte, ma è falso affermare che, se non sono iscritte perdono la qualifica di Centrali di committenza. È curioso che lo affermi ANAC, deputata a svolgere le selezioni. È curioso che il Giudice sia stato indotto in errore da ANAC. ANCI avrebbe dovuto sobbalzare dalla sedia per un’affermazione del genere. Invece conclude la notizia sulla Sentenza con questa affermazione. Ciò perché ANCI ha puntualmente pubblicato l’Avviso ANAC per la scelta dei Soggetti aggregatori, che riportava analiticamente le regole per la selezione. Tra esse, non era ovviamente compresa la perdita della qualifica di Centrale di committenza per i partecipanti.