Dal 1° novembre cambia nuovamente la disciplina del subappalto, secondo le previsioni contenute nel Decreto legge 77/2021 (convertito nella legge 198/2021). La disciplina transitoria introdotta dal decreto, infatti, è valida fino al 31 ottobre e si fonda essenzialmente sulla individuazione del limite del 50% del valore del contratto di appalto quale percentuale massima delle prestazioni che possono essere oggetto di subappalto. La disciplina a regime, che entrerà in vigore dal 1° novembre, oltre a rimodulare il profilo del limite quantitativo al subappalto, contiene altri elementi di novità tutte contenute nell'articolo 49 del Dl 77/2021 e che interviene sulla disciplina originaria di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Alcuni limiti sono obbligatori, come il divieto di subappaltare la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti (il divieto sembra riferirsi ai soli appalti di lavori, e non anche a quelli di forniture e servizi), il divieto di subappaltare la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Fermi restando i limiti obbligatori indicati, vi è poi un ambito di discrezionalità della stazione appaltante per introdurne degli altri. Dal 1° novembre le stazioni appaltanti possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono obbligatoriamente essere eseguite dall'appaltatore, e che di conseguenza non possono essere oggetto di subappalto. Nell'operare questa indicazione la stazione appaltante tiene in considerazione i seguenti elementi: le specifiche caratteristiche dell'appalto anche con riferimento alla presenza di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica; l'esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere; l'esigenza più generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori; l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nei subappalti (che peraltro viene considerata superata se i subappaltatori sono inscritti nelle white list istituite presso le Prefetture o nella così detta anagrafe antimafia). Le ragioni poste alla base degli eventuali divieti di subappalto devono essere articolate dall'ente appaltante in un'adeguata motivazione, da inserire nella determina a contrarre. Dal 1° novembre quindi non ci sarà una totale “liberalizzazione” del subappalto ma in assenza un limite quantitativo stabilito dal legislatore in termini generali e astratti (50%), vi sono limiti qualitativi definiti dalla stazione appaltante in relazione alle concrete caratteristiche del singolo appalto.