In caso di riammissione in gara, in virtù di provvedimento giudiziale, in un’offerta erroneamente ritenuta anomala «non sussiste l’obbligo per la Stazione appaltante di effettuare una nuova valutazione di anomalia dell’offerta, ove la pronuncia caducatoria non comporti – come nel caso prospettato – margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’accertamento della sostenibilità economica di tale offerta». In particolate il giudicato che «accerti la congruità dell’offerta medesima in punto di sostenibilità economica della stessa, preclude la proposizione, all’esito di un nuovo provvedimento di aggiudicazione non preceduto da nuova valutazione di congruità».