Concordato in Bianco

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24/06/2021

Nelle gare di appalto è ammessa la partecipazione di una impresa o di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia «presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare». L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9 del 27/05/2021, ha statuito in primo luogo come: «la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale».  Inoltre «la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, (…); a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante». In ogni caso detta autorizzazione da parte del tribunale «deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale». Nel Codice appalti è prevista all’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D. Lgs. n. 50/ 2016, la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di RTI, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara «solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l’evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara».

Qui Sentenza Ad. Plenaria n. 9 del 27/05/2021

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