TAR. Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori, se l’aggiudicatario «ha anticipato, nell’offerta tecnica che l’offerta temporale sarebbe risultata inferiore di almeno 60 giorni rispetto al termine previsto dalla lex specialis». Infatti la conoscenza in anticipo dell’elemento quantitativo di specie «non è idonea a influenzare la valutazione tecnica della Commissione» e, in particolare, «non può considerarsi di per sé “intruso” un elemento temporale nell’offerta tecnica ove questo, come nella specie, non incida sugli aspetti economici dell’offerta «ma tale elemento, per contro, concorre indubbiamente nella formazione del giudizio sulla qualità dell’offerta e non sull’economicità della stessa».