TAR. È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di forniture, nel caso in cui «sia emerso che i prodotti offerti dalla ditta risultata vittoriosa non sono conformi a quelli previsti nel capitolato». Invero, a nulla rileva che «il verificatore abbia altresì concluso che le difformità accertate non sono in ogni caso idonee ad incidere negativamente sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti offerti; infatti: a) è compito della P.A. appaltante effettuare l’eventuale giudizio di equivalenza, rispetto alle specifiche tecniche prescritte dal capitolato, nella fase di ammissione e valutazione delle offerte tecniche, in sede di gara; b) la valutazione tecnica di equivalenza non può essere rimessa al giudice amministrativo, quando la commissione giudicatrice ed il responsabile del procedimento abbiano del tutto omesso di svolgerla nel corso del procedimento di gara».