Surroga dei consiglieri possibile anche in seconda convocazione

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13/07/2021

La commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere n.1108 del 28 giugno scorso ha riconosciuto l’illegittimità dello scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell’art.141 TUEL, per impossibilità del funzionamento se lo stesso può essere ricostituito in seconda convocazione beneficiando del quorum ridotto. Sulla questione il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno aveva infatti chiesto un parere al Consiglio di Stato con particolare riferimento all'applicazione dell'ipotesi dissolutoria di cui al comma 1, lettera b), n. 4, ossia quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per «riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del consiglio». Richiamando l'articolo 38, comma 2, del Tuel, che affida al regolamento l'onere di indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo di quelli assegnati senza computare il sindaco, il ministero ha sempre ritenuto che l'impossibilità di funzionamento vada riscontrata in tutti i casi in cui la sostituzione dei consiglieri sia impedita per incapienza delle liste dei non eletti ovvero per l'espressa rinuncia di questi ultimi ove presenti, che rendano impossibile la convocazione dell'organo collegiale in prima convocazione per deliberare la surroga. Il Consiglio di Stato ha ribadito che non è necessario che in prima convocazione il quorum sia “astrattamente possibile”, è semplicemente richiesta la doppia convocazione per fare in modo che nella seconda il quorum si abbassi e si possa procedere alla surroga dei consiglieri. Come già evidenziato nella pronuncia dello stesso Consiglio di Stato n. 2273 del 17 marzo scorso, soltanto in questo modo è possibile neutralizzare le potenziali azioni opportunistiche in grado di paralizzare la vita dell'ente e condurre allo scioglimento anticipato in contrasto con la volontà popolare espressasi nelle elezioni.

Qui Parere CdS n.1108 del 28 giugno

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