Assenza per malattia: senza certificazione scatta il licenziamento

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13/07/2021

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17600/2021 è intervenuta per ratificare la legittimità di un licenziamento disposto a seguito di un’assenza per malattia, anticipata telefonicamente, ma successivamente non suffragata da idonea certificazione. Non è sufficiente infatti che il lavoratore informi con una telefonata il datore di lavoro dell'assenza per malattia, ma deve rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica o a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'accertamento del proprio stato di salute/malattia, attivando il procedimento di cui all'articolo 55-septies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si conclude con l'inoltro (e la ricezione) della certificazione medica al datore di lavoro da parte dell'Inps. La mancanza di questa certificazione è ascrivibile alla nozione di assenza ingiustificata e in quanto tale produce gli effetti prescritti nell'articolo 55-quater, comma 1, lettera b) del citato decreto, ovvero il licenziamento senza preavviso.

Qui Sentenza Corte di cassazione, n. 17600/2021

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