Attenzione allo Stand Still: mancato rispetto porta a inefficacia contratto

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13/07/2021

In caso di mancato rispetto da parte della stazione appaltante dello stand still (il divieto di stipulare il contratto prima che siano trascorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) si può far valere l’inefficacia del contratto con effetto retroattivo. Il TAR Lazio, Sez. I quater, con sentenza n.7786 del 1 luglio 2021ha chiarito infatti che la violazione non comporta la nullità del contratto ma solo la sua inefficacia. Questa vicenda coinvolge i tanti casi in cui, ad esito delle verifiche o dell’intervento del Giudice Amministrativo in caso di ricorso, l’originario aggiudicatario decada dall’aggiudicazione stessa per l’emergere di elementi ostativi in fase di gara. Lo stand still è stato introdotto per garantire la definitività dell’aggiudicazione prima della sottoscrizione del contratto a tutela della Stazione Appaltante, tuttavia le recenti normative in tema di semplificazioni puntano a velocizzare l’avvio della fase esecutiva anche a rischio di non procedere a tutte le verifiche preventive.

Qui sentenza Tar Lazio 1 luglio 2021 n. 7786

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