Possesso Requisiti

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13/07/2021

Nel procedure di gara, il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, quale dogma generale del procedimento di gara «deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo». In materia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4844 del 24/06/2021, ha precisato che « la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all'ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l'esclusione del partecipante alla gara, quando (per la durata dell'interruzione, o per altre ragioni), essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all'esigenza dell'Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati». La III Sezione è giunta a tale conclusione, condividendo l’orientamento maggioritario, e stabilendo che «l’interdittiva antimafia non è (…) un requisito (di ordine generale) (…), ovvero una caratterizzazione soggettiva dell’impresa, ma produce gli effetti di una misura di prevenzione finalizzata a negare l’accesso alle commesse pubbliche alle imprese sospettabili di connessione con la criminalità organizzata». Pertanto «ove gli effetti di un tale sospetto, formalizzati nel provvedimento interdittivo, vengano meno, cessa la ragione stessa della inabilitazione e la sua (temporalmente) circoscritta previgenza non preclude la stipula del contratto, né, a maggior ragione, impone l’esclusione o la revoca dell’aggiudicazione»

Qui sentenza Cds Sez. III n. 4844 del 24/06/2021

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