ANAC: senza incertezza la Commissione può “correggere” l’offerta

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13/07/2021

È stato portato all’attenzione dell’ANAC il caso di una procedura in cui il modello di presentazione dell'offerta economica risultava compilato in modo non rispettoso delle richieste della stazione appaltante. In particolare, oltre al ribasso da esprimersi in percentuale sulla base d'asta il concorrente avrebbe dovuto indicare, in lettere, anche la cifra del ribasso. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'autorità anticorruzione l'offerente invece del ribasso espresso in lettere aveva indicato il prezzo offerto (al netto del ribasso). La commissione è intervenuta rilevando l'errore materiale, calcolando il ribasso e ammettendo il concorrente. A seguito delle doglianze degli altri concorrenti che ne richiedevano l’esclusione l’Autorità ha ribadito che «l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa». Perché sia ammissibile un intervento "correttivo" della commissione, prosegue il parere, sono necessarie almeno due condizioni: a) che sia possibile, attraverso l'attività interpretativa, giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci margini di incertezza;
b) che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a dichiarazioni integrative dell'offerente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1827/2016; Tar Lazio, Sezione III, n. 1965/2019; deliberazione Anac n. 600/2017).

Inoltre non comporta l’esclusione dell’offerente ma soltanto la non valutazione delle pagine aggiuntive lo sforamento da parte dello stesso del limite di 40 pagine indicato nella Lex Specialis quale tetto massimo. In tal caso la Commissione è tenuta unicamente a non valutare il contenuto delle pagine ulteriori ai fini dell’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica.

Qui Parere Anac n. 402/2021

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