Gare telematiche: le registrazioni delle sedute restano atti riservati

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13/07/2021

Le gare telematiche hanno specifiche funzionalità che ne garantiscono la trasparenza in modalità diverse rispetto al passato. Il Giudice Amministrativo è così spesso chiamato ad affrontare contenziosi per motivi futili ma la linea è quanto mai chiara: La pubblicità delle sedute di gara è data dalla stessa partecipazione in diretta e a distanza alle operazioni pubbliche e i profili legittimamente accreditati possono operare limitatamente alle funzioni attribuite. Da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4343 del 7 giugno 2021 ha precisato che le registrazioni delle sedute non rientrano nell'accesso agli atti riconosciuto ai concorrenti in quanto non obbligatorie ai fini della pubblicità della seduta. Naturalmente questa modalità, anche nel caso delle gare espletate sulla piattaforma Asmecomm con i sistemi integrati di gestione virtuale delle sedute di gara, è un servizio aggiuntivo offerto ai Comuni quale comprova di trasparenza delle operazioni di gara, che rimane nella disponibilità dell'Ente stesso e utilizzabile in caso di necessità specifiche. Come ribadito dal Collegio non rientra tra le prerogative della Stazione Appaltante consentire all'operatore economico "di verificare la corrispondenza tra gli atti di gara e le relative registrazioni telematiche, afferendo tale aspetto (non alla conformità in generale della gara alle esigenze di trasparenza ed imparzialità, ma) all'eventuale sussistenza di concreti elementi di turbamento e alterazione del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante (che non ha nemmeno allegato di aver inutilmente presentato istanza di accesso avente ad oggetto le suddette "registrazioni", che infatti non sono menzionate nell'istanza ad exhibendum dell'11 maggio 2020)”.

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