Accordo Pubblico-Pubblico: requisiti chiari per rispettare normativa UE

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13/07/2021

La recente sentenza del TAR Campania, sez. III n. 4520 del 30 giugno 2021 ha riportato all’attenzione i profili che devono caratterizzare gli accordi pubblico-pubblico per rispondere ai requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici e della stessa Direttiva 2014/24/UE. Come evidenziato dal Giudice Amministrativo tali condizioni non si ravvisano se la cooperazione non è volta al miglior perseguimento degli obiettivi, diventando così meramente elusiva delle regole di mercato. Il caso bocciato dal TAR ha riguardato l’accordo stipulato tra Regione Campania e ACI, un accordo in cui venivano meno i presupposti sostanziali previsti dalla norma. L’accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, recepito dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non soggiace all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica ove si verifichino, in via cumulativa, le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Queste caratteristiche sono alla base della collaborazione che ha portato gli Enti Locali soci ASMEL a sviluppare insieme i servizi di committenza, secondo le previsioni normative disposte dal D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti) e del D.Lgs n.175/2016 (TUSP). Nel caso di Asmecomm, infatti, tutti i requisiti richiesti sono chiaramente riscontrabili: garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, perseguimento dell’interesse pubblico, con evidenti vantaggi in termini di risparmi, di trasparenza e di efficienza, non svolgere attività rivolte al mercato, assolvendo in via esclusiva la propria attività a favore dei soli soci. Secondo questi parametri è facilmente riconoscibile la sussistenza dei requisiti in capo alle soluzioni adottate dagli Enti nella forma del partenariato pubblico-pubblico, una scelta che da anni ha reso il Modello Asmecomm un esempio anche a livello europeo, come confermato dal Premio EIPA 2019.

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