TAR. Nella valutazione delle voci prezzo salariali inserite nell’offerta economica «il valore parametrico non (è) di per sé vincolante delle tabelle ministeriali (…)» ma «occorre tener conto che i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle non rilevano in sé – non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 – ma pur sempre nel quadro della congruità degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016».