Errore materiale nelle offerte

La categoria

28/07/2021

TAR. Si riscontra l’errore materiale e, dunque la possibilità di recedere legittimamente alla sua rettifica, in presenza di «un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà». Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di «una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto». In materia «la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente».

Qui Sentenza Tar Lazio n. 8420 del 15/07/2021

indietro

Titolo

torna all'inizio del contenuto