Concorsi, se manca il timbro la prova è da rifare

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30/07/2021

Con sentenza n. 647/2021, il Tar Genova ha chiarito che la normativa sull'accesso agli impieghi nella P.a. dispone che gli elaborati concorsuali devono essere scritti esclusivamente su carta contenente il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova. Si tratta di un adempimento formale che però presidia un interesse pubblico molto rilevante: la garanzia di autenticità del prodotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso e consegnare come originali fogli già predisposti in tutto o in parte all'esterno dell'aula d'esame.  Secondo il Tar tale passaggio burocratico è imprescindibile ai fini della stessa validità della prova; e ciò è "certificato" dalla natura stessa della sanzione nel caso di sua violazione.

Qui sentenza Tar Genova n. 647 del 9/7/2021

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