È legittimo il provvedimento con il quale la P.A. «piuttosto che provvedere alla disapplicazione della clausola del bando di gara che ha previsto l’esclusione automatica, invece del semplice accantonamento, delle offerte rientranti nel c.d. taglio delle ali, ha integralmente annullato in autotutela tutti gli atti della gara stessa». In particolare, detta clausola non può essere ritenuta nulla ex art. 83, comma 8, del D. Lgs n.50/2016, con conseguente sua immediata disapplicazione da parte della stessa amministrazione appaltante «bensì illegittima, in quanto determinata propriamente dalla violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 97 del predetto D. Lgs. n. 50 del 2016; con la conseguenza che le offerte investite dal taglio delle ali sono solo provvisoriamente accantonate e non escluse dalla gara».