TAR. Nelle gare di appalto per l’affidamento di servizi «è illegittima la esclusione di una ditta se motivata con esclusivo riferimento al fatto che è stata accertata la esistenza di una condanna non definitiva – non dichiarata in sede di gara – di uno degli amministratori con poteri congiunti della società-socio unico della ditta interessata al momento della presentazione dell’offerta». Non è infatti dovuta, ai sensi dell’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016, la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione da parte del socio unico persona giuridica «prevedendo la disposizione che siffatta dichiarazione sia resa dal solo socio unico persona fisica».