Mobilità dei dipendenti: per i piccoli Comuni resta l’obbligo di assenso

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17/09/2021

L'articolo 30, comma 1.1. del Dlgs 165/2001 introdotto dalla legge di conversione del Dl 80/2021 dispone la liberalizzazione della mobilità tra Comuni, precisando tuttavia che «le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Un modo, questo, per evitare il rischio di spopolamento nelle amministrazioni che hanno un numero ridotto di dipendenti; la necessità del «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» è utile a scongiurare i rischi di fuga. In altri termini i Comuni fino a 100 dipendenti possono ancora avvalersi dell'istituto della mobilità, ma i loro dipendenti, prima di un eventuale passaggio, devono sempre ottenere il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Quanto all'obbligo di permanenza minima per i neoassunti nell'ente di prima assegnazione per gli enti locali il periodo di "blocco" resta di cinque anni.

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