Per i dipendenti pubblici c’è il “pensionamento obbligatorio”

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17/09/2021

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere n. 54733/2021, ha ribadito il principio secondo sui i dipendenti pubblici che hanno raggiunto l'anzianità contributiva prevista per il collocamento in pensione anticipata devono essere collocati in quiescenza al raggiungimento dei 65 anni di età e le amministrazioni non possono trattenerli in servizio. Non sussistono in capo all’Ente margini di discrezionalità, di conseguenza, un dipendente che raggiunge i 65 anni di età e che ha già maturato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, deve essere immediatamente collocato in quiescenza o, meglio, ciò deve essere fatto «salva la decorrenza della finestra mobile» che è stata introdotta nel nostro ordinamento. Nel caso in cui i requisiti di anzianità contributiva maturano prima del raggiungimento della età per il collocamento in pensione di vecchiaia, il dipendente resterà in servizio fino alla maturazione di tali requisiti e alla decorrenza della finestra mobile. Le amministrazioni pubbliche non hanno, neppure attraverso i propri regolamenti, alcuna autonomia in questa materia e che la stessa non appartiene alla sfera delle scelte che rientrano nella disponibilità del dipendente. Per cui, al maturare di questi requisiti, il dipendente deve necessariamente essere collocato in quiescenza.

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