Gratuità concessioni servizi sociali

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20/09/2021

CONSIGLIO di STATO. Nelle procedure indette dall’ente per l'affidamento di servizi sociali a titolo gratuito «il concetto di gratuità si identifica nel conseguimento di un aumento patrimoniale da parte della collettività, cui corrisponde una sola la mera diminuzione patrimoniale di altro soggetto, ossia il prestatore del servizio». Sotto questo profilo «la effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore».

 

Qui sentenza CdS Sez. V n. 6232/2021

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