TAR. È legittima la esclusione di una ATI che, non essendo in possesso della qualificazione in categoria SOA, espressamente richiesta dal bando dichiara di procedere con il subappalto ma «la dichiarazione non è idonea a garantire il possesso del requisito di qualificazione richiesto dalla P.A. appaltante a pena di esclusione; b) laddove il mancato possesso della qualificazione possa essere sostituito dal ricorso al subappalto, è evidente che l’istituto rileva in sede di partecipazione alla gara in quanto “sostitutivo” del requisito di qualificazione obbligatoria mancante; c) il deficit determinato dall’ambiguità della dichiarazione di subappalto, non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio, non essendo invocabile tale istituto per integrare un requisito di qualificazione mancante».