Termini Poteri Sanzionatori ANAC

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05/10/2021

CONSIGLIO DI STATO. La potestà sanzionatoria dell’ANAC non può essere espressa “sine die” «ciò ostando a elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti e di sottolineare la necessità di evitare che i tempi dilatati del procedimento divengano ragione di insicurezza giuridica per gli interessi degli operatori economici coinvolti». Invero «i tempi di avvio del procedimento sanzionatori dell’ANAC rivestono carattere perentorio e rispondono all’esigenza di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione delle sanzioni stesse». In particolare, il  nel caso di procedimenti sanzionatori dell’ANAC, ai fini del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebito di cui al primo periodo dell’art. 40, comma 2, del relativo Regolamento ciò che deve intervenire è l’inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione, mentre non rileva la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.

Qui Sentenza Cds Sez. VI n. 6119 del 31/08/2021

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