Illeciti Professionali

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05/10/2021

CONSIGLIO DI STATO. Ai fini dell’esclusione dalla gara «deve ritenersi irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, d.lgs. n. 50/2016, che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara ».Invero prevale «il principio per cui il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all’interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione».

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 6233 del 07/09/2021

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