Newsletter 263 -

Newsletter 263 -19/12/2022

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2022, proposto da:
OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Porco, Giuseppe Rago, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia..

Newsletter 263 -21/10/2022

Qualificazione/1 Tre livelli di qualificazione, stop alle micro-centrali

Con Delibera del 28 settembre, n. 441, l’ANAC ha approvato le nuove Linee guida recanti "attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.

Newsletter 263 -21/10/2022

Qualificazione/3 I risultati del "simulatore": dentro Province, a rischio Unioni, Asmecomm "sbanca"

Unitamente alla Linee guida, l'ANAC ha messo a disposizione di Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza un simulatore per verificare il proprio punteggio prima della formalizzazione della candidatura. Tale procedura è necessaria per tutti gli Enti diversi dal MIMS e dai Soggetti Aggregatori, qualificati “di diritto”.

Newsletter 263 -21/10/2022

Edilizia Scolastica: stop al finanziamento del “caro materiali” con il ribasso d’asta

Il Ministero dell'Istruzione ha bloccato la possibilità di applicare le economie di gara al finanziamento del “caro materiali” per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto Fondo Comma 140) in quanto «non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie».

Newsletter 263 -21/10/2022

Le criticità degli enti locali nella gestione dei fondi del PNRR

Dall’inizio della possibilità di spesa dei fondi stanziati per il PNRR cominciano ad evidenziarsi le prime difficoltà da parte di un rilevante numero di comuni.

Quale momento migliore per la verifica della spesa degli enti locali se non l’attuazione del piano.

Come vedremo, emerge che il cronoprogramma delle opere è di fondamentale importanza per il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e per l’esatto utilizzo delle fonti di finanziamento, tanto è vero che sarebbe opportuna la redazione per ogni opera del diagramma di Gantt al fine di effettuare un monitoraggio anche visivo.

Newsletter 263 -27/09/2022

ASMEL ASSISTE I SOCI NEGLI ACQUISTI AMAZON

La difficoltà di acquisti sulla piattaforma Amazon non dipende dalla normativa, che almeno fino a 5mila euro esclude esplicitamente l’obbligo di acquisto su CONSIP, MEPA e altri mercati elettronici pubblici.

In troppi casi, la convenienza di AMAZON emerge in tutta evidenza, ma gli acquisti sono egualmente inibiti da vari fattori.

Newsletter 263 -27/09/2022

Pronte le Linee Guida Anac su Qualificazione

In arrivo entro venerdì le linee Guida sui requisiti in termini di personale e piattaforme per qualificare stazioni appaltanti e centrali di committenza.

La pubblicazione del testo “definitivo” delle linee guida fa seguito alla pubblicazione delle prime linee guida il 30 marzo scorso e alla consultazione pubblica e conterrà i punteggi per ciascun requisito di qualificazione. Per ottenere questi punti le amministrazioni dovranno avere dipendenti specializzati nelle proprie strutture (assegnabili fino a 20 punti), sistemi di formazione e aggiornamento del personale (fino a 20 punti), un consistente numero di gare svolte (fino a 40 punti), rispetto degli obblighi di comunicazione (5 punti) e delle procedure di monitoraggio (5 punti), utilizzo di piattaforme telematiche (fino a 10 punti).

Oltre ai requisiti a punti restano i prerequisiti dell’iscrizione all’Anagrafe delle stazioni appaltanti (Ausa), della disponibilità di una struttura stabile e di piattaforme telematiche. Scompare rispetto alla precedente versione l’obbligo di avere personalità giuridica, mentre saranno qualificate con riserva le stazioni uniche appaltanti di città metropolitane e province.

Newsletter 263 -27/09/2022

La Riforma Appalti del prossimo governo/1 Nuovo codice, rotazione light e Rup presidenti di commissioni

A che punto è la bozza di riforma del codice degli appalti che la commissione del Consiglio di Stato presenterà al nuovo Governo entro il prossimo 20 ottobre?

Le novità riguardano l’alleggerimento del principio di rotazione, controlli solo a campione dei requisiti delle imprese negli affidamenti diretti, tempi dimezzati per la stipula dei contratti, estensione a regime delle semplificazioni apportate con i decreti del 2020 (Dl n.76/2020) e del 2021 (Dl 77/2021).

L’intenzione è quella di puntare più sul raggiungimento del risultato che sull'esasperata (ed esasperante) attenzione alla formalità delle procedure.

La spinta verso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure dovrebbe essere compensata da misure di pubblicità aggiuntive.

Per accelerare la fase di affidamento degli appalti viene confermata la scelta di indicare una tempistica stringente per la conclusione delle procedure sottosoglia, a cui si aggiunge la decisione di dimezzare i tempi per la stipula dei contratti che dovrà avvenire entro 30 giorni (e non 60) a partire dall'acquisita efficacia dell'aggiudicazione. Inoltre, l'esecuzione anticipata del contratto non sarà più condizionarla all'esistenza dei requisiti di urgenza

Newsletter 263 -23/09/2022

L’evoluzione della attività edilizia libera

Di Marco Catalano

A partire da metà degli anni ’90 dello scorso secolo la semplificazione, per lo meno a parole, è apparsa all’orizzonte della attività amministrativa, specie quella edilizia.

Prima con la DIA e poi con la SCIA il legislatore ha eliminato numerosi adempimenti prodromici per l’ottenimento del titolo a costruire.

Su questo crinale si inseriscono numerosi interventi normativi volti ad ampliare il raggio di azione della attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6 del d.p.R. nr. 380 del 2001.

Se, da un lato, la legge nr. 10 del 1977 aveva evidenziato la necessità di una licenza per la costruzione di immobili, la normativa semplificatoria ritiene quasi residuale il permesso di costruire.

Newsletter 263 -07/09/2022

Incarico extra retribuito senza autorizzazione: applicazione della sanzione

Di Marco CATALANO, dottore commercialista

 

Il tema degli incarichi per attività extra dei pubblici dipendenti è sempre foriero di novità.

Questa volta si tratterà della sanzione prevista dall’art. 53, comma 9, del testo unico del pubblico impiego, oggetto di un recente intervento della Corte di Cassazione.

Come è noto, a mente del comma 7 dell’articolo in esame, in mancanza di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza, il compenso pattuito tra il dipendente ed il terzo deve, da questi, essere riversato alla amministrazione di appartenenza; ove mai esso sia già stato erogato, sarà il pubblico dipendente a versare nuovamente alla amministrazione quanto ricevuto indebitamente.

Trattasi di una forma di responsabilità amministrativa tipizzata nel suo importo dal legislatore, attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti giusta il disposto del successivo comma 7 bis (introdotto dalla legge nr. 190 del 2012).

Oltre alla sanzione per equivalente di cui al comma 7, il legislatore ha previsto anche un meccanismo sanzionatorio di carattere amministrativo.

In particolare, il comma 9 dell’articolo 53 prevede che:

gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

In sostanza il complesso meccanismo di tutela della fedeltà del pubblico dipendente alla amministrazione di appartenenza si dipana attraverso un duplice apparato sanzionatorio;

da un lato nei confronti del dipendente che ha effettuato una attività extra vi sarà la speciale responsabilità di cui al comma 7; dall’altro il soggetto che conferisce l’incarico incorrerà nella sanzione di cui al comma 9.

In relazione a questa ultima ipotesi, nessun dubbio sul fatto che si tratta di una sanzione amministrativa, soggetta ai normali criteri di ragionevolezza e proporzionalità delineati dalla legge nr. 689 del 1981, il cui giudice competente per l’opposizione non potrà che essere quello ordinario.

Si pone a questo punto il problema, affrontato dalla Corte di Cassazione, della eventuale autorizzazione sopravvenuta, se cioè essa possa, intervenuta successivamente all’incarico, sanare la mancanza iniziale e vanificare i due procedimenti (quello di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti e quello oppositivo a sanzione innanzi al giudice ordinario).

Come è noto, in linea generale nella materia del diritto amministrativo è ben possibile una autorizzazione successiva in sanatoria; sarebbe assurdo che una mera violazione formale sia sanzionata nonostante il sostanziale rispetto della legge.

Emblematico è il sistema delineato dall’art. 36 del testo unico edilizia (dlgs nr. 380 del 2001) a mente del quale la mancanza del titolo edilizio non rende abusiva l’opera, legittimando la autorizzazione postuma, seppur a determinate condizioni.

Pertanto, a meno di espresso divieto di legge, si ritiene generalmente che eventuali autorizzazioni e/o di ulteriori atti procedimentali possano essere ottenuti anche successivamente al compimento della attività vietata, in un’ottica di salvaguardia degli utili effetti prodotti da quest’ultima.

Non è così, però, per quanto riguarda la attività extra espletata senza la autorizzazione della amministrazione di appartenenza.

 La risposta è negativa sia per quanto riguarda il giudice contabile che quello ordinario.

La Sezione Giurisdizionale Campania, con Sentenza n. 339/2019 ha avuto modo di verificare la ammissibilità di una autorizzazione postuma.

E’ stato osservato, invero, che in termini più generali, osserva il Collegio che la configurabilità di un’autorizzazione postuma mal si concilia con l’art. 53, comma 10, ultimo inciso, del d.lgs. n. 165/2001, che, in considerazione della predominanza degli interessi dell’amministrazione rispetto alle aspettative dell’interessato e dell’ampio novero di attività in radice vietate, prevede, in presenza di regolare istanza, una rara ipotesi di silenzio rigetto.

Sulla medesima lunghezza d’onda la Corte di cassazione. Con una recente ordinanza (n. 24395 del 05-08-2022), emessa a seguito di opposizione a sanzione comminata dalla Agenzia delle Entrate, la Corte ha affermato che

"lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente".

In definitiva, la fedeltà del pubblico dipendente al proprio datore di lavoro nel sistema delineato dal d.P.R. nr. 3 del 1957 e proseguito dal testo unico del pubblico impiego non ammette eccezioni. O l’autorizzazione è preventiva oppure è come se non ci fosse, con coseguente illegittimità della attività svolta e dell’incarico conferito.

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