Edilizia Scolastica: stop al finanziamento del “caro materiali” con il ribasso d’asta

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21/10/2022

Il Ministero dell'Istruzione ha bloccato la possibilità di applicare le economie di gara al finanziamento del “caro materiali” per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto Fondo Comma 140) in quanto «non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie». Di conseguenza non trova applicazione quanto previsto all'articolo 26, comma 1, del Dl 50/2022, nella parte in cui prescrive che per coprire i maggiori costi determinati dal “caro materiali” «possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante». Secondo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi per finanziare i rincari, le stazioni appaltanti, in primo luogo, devono finanziare la quota del caro materiali utilizzando: entro il limite del 50%, le risorse «accantonate per imprevisti» nel quadro economico di ogni intervento, ad eccezione delle somme per impegni contrattuali già assunti, e le eventuali "ulteriori somme a disposizione" della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da «ribassi d'asta», qualora non sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme "disponibili" relative ad altri interventi ultimati dalla medesima stazione appaltante e per i quali siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, "nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile" alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022. Solo nel caso in cui queste risorse non risultassero sufficienti è possibile presentare domanda di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito con il Dl 73/2021. Alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione, quindi, per gli interventi del “Fondo Comma 140” l’opzione delle economie di gara è da considerarsi non esperibile in quanto la normativa impone la destinazione dei «ribassi d'asta» agli ulteriori progetti presenti in graduatoria e finanziabili a scorrimento.

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