Corte di Giustizia Europea. L'esclusione di Operatori Economici che perseguono fini di lucro o che costituiscono società a capitale misto.Corte di Giustizia Europea. L'esclusione di Operatori Economi

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04/08/2022

La Corte di Giustizia Europea, sez. IV, 1/08/2022, C-332/20, si è espressa circa la portata dell’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017. Secondo la Corte il medesimo deve essere interpretato nel senso che un’Amministrazione Aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall’altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi. Secondo la Corte, però, occorre che tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale Amministrazione Aggiudicatrice al capitale di codesto operatore economico, la partecipazione massima della suddetta Amministrazione al capitale della società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa Amministrazione Aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.  

Per quanto riguarda gli operatori economici che non perseguono uno scopo di lucro, la Corte di Giustizia Europea, sez. IV, 14/7/2022, Causa C-436/20, ha avuto modo di chiarire che la normativa nazionale può riservare agli enti privati senza scopo di lucro la facoltà di concludere, previa procedura di confronto concorrenziale delle loro offerte, accordi in forza dei quali tali enti forniscono servizi sociali di assistenza alla persona a fronte del rimborso dei costi da essi sostenuti, indipendentemente dal valore stimato di tali servizi, anche se tali enti non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, evidenzia la Corte, occorre che, da un lato, il contesto normativo e convenzionale nel cui ambito si svolge l’attività di tali enti contribuisca effettivamente al fine sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà e di efficienza di bilancio su cui tale normativa è fondata e, dall’altro, sia rispettato il principio di trasparenza, come specificato in particolare all’articolo 75 di tale direttiva. In tale ottica, gli articoli 76 e 77 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che rispetti tali requisiti.

Viceversa, secondo la Corte non rispetta l’articolo 76 della direttiva 2014/24 una normativa nazionale ai sensi della quale, nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi sociali di cui all’allegato XIV di tale direttiva, lo stabilimento dell’operatore economico nella località in cui i servizi devono essere forniti costituisca un criterio di selezione degli operatori economici, preliminare all’esame delle loro offerte.

 

Corte di Giustizia Europea, sez. IV, 1/08/ 2022, n. C-332/20

Corte di Giustizia Europea, sez. IV, 14/7/2022, C-436/20

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