Conflitto d’interessi del progettista

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01/12/2021

Il divieto di partecipazione, per come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, è funzionale ad assicurare un’avanzata soglia di tutela della par condicio competitorum nonché della trasparenza ed imparzialità dell’agire pubblico in tema di gare, giacché inibisce la partecipazione alla gara per l’affidamento di incarichi di progettazione da parte di soggetti che, in ragione delle attività di progettazione già svolte, si trovano in situazioni ritenute tali da esporre anche solo a pericolo siffatti valori. In altri termini, il Legislatore ha ritenuto, ex ante, che siffatta commistione di ruoli sia potenzialmente idonea a creare una situazione di vantaggio competitivo tale da falsare la concorrenza e, dunque, sulla scorta di tale aprioristica valutazione, ha imposto un vero e proprio divieto di partecipazione.

Consulta qui il TAR Lazio n. 10914 del 25/10/2021

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