Illeciti professionali

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28/07/2021

TAR.  È illegittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante esclude il concorrente da una gara, per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «in ragione di una precedente risoluzione contrattuale disposta dalla medesima P.A., dichiarata dalla ditta in sede di domanda di partecipazione e dalla stessa impugnata innanzi al G.O.» se «prima della adozione della sanzione espulsiva, la stazione appaltante non abbia formalmente attivato il contradditorio con il concorrente interessato». Infatti, il mancato segmento procedimentale «rende illegittimo il provvedimento di esclusione; e ciò sul rilievo che il contraddittorio, in caso di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c-ter, d. lgs. n. 50 del 2016, è doveroso da parte della stazione appaltante».

Qui Sentenza Tar Emilia Romagna n. 198 del 14/07/2021

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