Ancora due punti a favore per il modello di committenza promosso da ASMEL. A deciderlo il TAR Campania – Salerno, Sez. I che è stato chiamato a pronunciarsi su una procedura di gara indetta dal Comune di Vibonati (SA) inerente l’affidamento dei servizi di riscossione dei tributi comunali. Tra i motivi di doglianza presentati dal ricorrente figuravano infatti sia un paventato conflitto di interessi in quanto un operatore economico era risultato in precedenza tra i vincitori della gara multifornitori indetta da Asmel Consortile (quella, per inteso, che nel 2014 ha dato il via al contenzioso con ANAC a seguito di un esposto dell’ANACAP), sia per aver scelto di utilizzare l’Albo Esperti ASMEL ai fini della nomina della Commissione giudicatrice. Entrambe le questioni sono state ritenute dal Giudice Amministrativo del tutto infondate. La prima in quanto non può sussistere un conflitto di interessi in capo all’operatore economico e in capo alla centrale di committenza semplicemente perché il primo risulta aver partecipato e vinto, unitamente ad altri, una precedente gara aggregata; come chiarisce il collegio «allo stesso modo non sussiste il denunciato conflitto di interessi in capo alla seconda classificata in quanto l'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 riferisce le situazioni di conflitto di interesse al personale della stazione appaltante e il ricorrente non ha evidenziato conflitti di interesse relativi al personale né del Comune né della Centrale di committenza. La convenzione tra ASMEL CONSORTILE e la –OMISSIS - per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate delle Amministrazioni che aderiscono alla citata Centrale di committenza non inficia il rapporto tra la seconda classificata e la centrale di committenza stessa né quello tra la seconda classificata e il Comune committente; la - OMISSIS - si pone semplicemente come uno dei cinque aggiudicatari di una procedura svolta dalla Centrale di committenza a favore dei propri associati che potranno poi sceglierne uno e "utilizzare la Convenzione stipulata con il Concessionario"». Inoltre, ravvisa ancora il TAR Campania «Dai documenti prodotti non risulta che la – OMISSIS - versi alcunché in maniera diretta alla centrale di committenza ma che il versamento effettuato dalla stessa venga poi recuperato dall'Amministrazione per cui svolge il servizio ("L'Amministrazione Contraente, inoltre, autorizza il Concessionario al pagamento della somma di euro […] per le competenze ASMEL, per le cinque annualità fino a scadenza della Convenzione. Detta somma verrà regolata in fase di primo conguaglio"). Tuttavia anche qualora fossero effettuati versamenti diretti, ciò non inficia l'imparzialità della Centrale di committenza e del Comune committente; si giungerebbe altrimenti all'assurdo di ritenere sussistente un conflitto di interessi ogni qualvolta il partecipante a una procedura sia risultato già aggiudicatario di un'altra procedura bandita dalla stessa amministrazione». Quanto invece alla scelta del Comune di utilizzare l’Albo Esperti di ASMEL per la nomina dei Commissari, il Collegio ha ritenuto rispettato il principio sostanziale di efficienza e trasparenza in quanto «La stazione appaltante, pur richiamando sia l'art. 77 sia l'art. 216, comma 12, del citato decreto ha provveduto alla nomina di commissari non appartenenti alla stazione appaltante, inclusi "tra i funzionari pubblici esperti dell'Albo Esperti PA presente sulla piattaforma ASMECOMM" e quindi seguendo in criterio di competenza per le particolari funzioni svolte presso le amministrazioni di appartenenza in ambito finanziario e tributario nonché di trasparenza per la scelta tra gli appartenenti ad un albo sia pure costituito presso la centrale di committenza. Sul punto non è necessaria apposita motivazione se le ragioni alla base della scelta emergono dal provvedimento stesso, come nel caso di specie. Infatti il provvedimento di nomina ha evidenziato le funzioni svolte dai commissari, inerenti chiaramente al settore oggetto della procedura, nonché la loro individuazione tra gli iscritti all'albo della centrale di committenza, non appartenenti alla stessa stazione appaltante. Sulla base di una interpretazione sostanzialistica della norma, è possibile prescindere quindi da una formalizzazione dei criteri di competenza e trasparenza per la nomina dei commissari di gara in un atto interno all'amministrazione (soluzione tuttavia preferibile al fine di individuare criteri di massima o automatismi di nomina in grado di fugare ogni dubbio sulla nomina della commissione), purché la successiva individuazione dei commissari non realizzi in concreto alcun vulnus ai criteri di competenza e trasparenza». Il modello di committenza ausiliaria promosso da ASMEL anche agli occhi dei giudici si conferma quindi un modello di efficienza e trasparenza che ha reso operativo nel nostro ordinamento il principio di committenza sussidiaria, conforme tanto ai principi costituzionali quanto a quelli comunitari introdotti dalla Direttiva 2014/24/UE e recepiti nel nostro ordinamento con il Codice dei contratti pubblici.