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Il nuovo Codice ha abrogato l’obbligo della centralizzazione in capo ai Comuni non capoluogo. Questi ultimi, però, se privi di qualificazione ai sensi degli art. 62 e 63 del dlgs. 36/2003, devono oggi bandire le gare per il tramite di una Centrale o di una Stazione appaltante qualificata, al pari di ogni altra Stazione appaltante senza qualificazione.
Ciò comporta che la Centrale qualificata ASMECOMM può bandire gare conto terzi, sia per i Soci che i non Soci della Società. Tuttavia, lo Statuto sociale della Centrale prevede espressamente che essa operi per i Soci dell’Associazione. Inoltre, nel corso della propria decennale attività ASMEL Consortile ha predisposto un’ampia gamma di servizi formativi gratuiti rivolti ai Soci dell’Associazione, cui è stato fornito anche supporto per l’uso della piattaforma telematica di e-procurement.
Di conseguenza, il Cda della Centrale, nella seduta del 22 settembre scorso ha stabilito di ridurre il corrispettivo - da imputarsi sulle economie rivenienti dai ribassi o sui quadri economici dei finanziamenti - richiesto ai Soci ASMEL dall’1% allo 0,8% per tener conto del minor carico di lavoro derivante dalla loro maggiore “expertise”.
In tutti i casi, il ricorso alla Centrale è formalizzato con delibera di presa d’atto del Regolamento operativo