SEDI TERRITORIALI E CENTRO DI COMPETENZA PNRR: LA RICETTA ASMECOMM PER I COMUNI SOCI

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14/02/2022

Alla luce dei termini stringenti per i fondi PNRR sull’edilizia scolastica (Avvisi Miur in scadenza il 28 febbraio) è opportuno ritornare brevemente sui diversi obblighi che coinvolgono i Comuni nella corretta gestione dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come previsto dall'articolo 52 del d.l. 77/2021 (Decreto Governance PNRR), convertito con legge 108/2021, i Comuni non capoluogo di provincia sono tenuti ad avvalersi di una Centrale di Committenza. Dalla modulistica (FAC-SIMILE CANDIDATURA) appare sufficiente che ci si avvalga di una “Centrale di Committenza costituita ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016”, ma i Comuni aderenti alla Centrale di committenza Consortile dispongono anche di un supporto concreto e operativo, diversificato a seconda delle funzioni richieste. Proprio al fine di agevolare la fruizione dei diversi servizi da parte degli Enti, le attività proprie della Centrale di Committenza ASMEL Consortile sono erogate anche attraverso le diverse sedi attivate sul territorio nazionale. In questo modo le singole esigenze possono essere individuate e seguite dal personale che opera direttamente su ciascun territorio. Naturalmente dalle sedi territoriali, oltre che direttamente dai singoli Comuni, è possibile interagire con gli uffici centralizzati del Centrale di Committenza /Centro di competenza PNRR per verificare la pre-fattibilità delle idee progettuali da candidare individuando le forme di finanziamento delle opere o dei servizi, per presentare le candidature ai bandi pubblicati con la costruzione di eventuali partenariati pubblici e/o pubblico-privati curando le stesure delle architetture progettuali e le descrizioni analitiche dei progetti, e, successivamente per la programmazione e pianificazione fino all’affidamento degli appalti con il servizio di Centrale di Committenza all’interno dei progetti per lavori e/o servizi e per la fase esecutiva (varianti, gestione dei contratti, collaudi, ecc.). Restano inoltre direttamente fruibili i diversi strumenti e piattaforme telematiche sia per le procedure sottoposte all’obbligo di ricorso alle Centrali di Committenza, sia per quelle sottosoglia che è ancora possibile gestire in forma autonoma secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno attraverso il Comunicato del 17 dicembre. Per tutte le procedure tali attività di supporto non comportano un onere diretto a carico dei Comuni in quanto le attività sono imputate direttamente sul Quadro Economico e saranno oggetto di rendicontazione sui progetti finanziati. Una modalità che non crea incertezze. ANAC si è espressa solo sull’imputabilità o meno dei servizi di committenza a carico dell’aggiudicatario; la scelta di imputazione sul Quadro Economico non è stata mai oggetto di contestazione ed è espressamente riconosciuta dalle Autorità di Gestione e dalla Commissione Europea secondo le indicazioni della Direttiva 2014/24/UE.

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