ASMECOMM si fa in tre! Non solo Centrale di committenza, ma anche Struttura di supporto al RUP e Centro di Competenza PNRR

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23/12/2021

Il 6 dicembre scorso, l’Assemblea dei Soci ha ratificato all’unanimità la scelta di conformarsi come Struttura di supporto al RUP ex art. 31 co. 9 del Codice dei contratti pubblici. Un’iniziativa di stringente attualità oggi che il PNRR è nella fase di piena operatività. Recita infatti la norma: La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. ASMECOMM, antesignana in tema di strumenti elettronici e piattaforme telematiche, svolge da anni un’intensa attività di formazione al riguardo e, in particolare, in materia di BIM e Project management, anche grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano. Più in generale, ha sempre rappresentato per i RUP della Rete ASMEL un punto di riferimento costante a supporto delle tante incombenze e responsabilità che il Codice impone a loro carico. Impensabile per ogni Comune costituire una propria Struttura interna, mentre l’autonomia organizzativa prevede la gestione in forma associata di servizi, di cui ASMECOMM è espressione operativa della vocazione sussidiaria tipica della Rete ASMEL. Una Struttura di supporto al RUP è soggetta all’applicazione delle tariffe del D.M. 17/06/2016 (Decreto Parametri-bis) e ciò consente di superare l’attuale diatriba sulla tariffazione forfettaria dei servizi di committenza. Nei casi in cui le tariffe ministeriali dovessero comportare poi costi superiori all’1% dell’importo a base di gara, tale percentuale assume in ASMECOMM il valore massimo di tariffazione. In altri termini, la Struttura stabile amplia il ventaglio dei servizi erogati, senza aggravi di costi, grazie alle formidabili economie di scala proprie dalla più grande forma associativa di supporto ai RUP dei 1.633 Enti associati in tutt’Italia. Solo una struttura così rappresentativa poteva fornire risposte immediate alle pressanti richieste dei Comuni impegnati a dare seguito alle tante opportunità offerte dal PNRR. In definitiva, ASMEL Consortile è: - Centrale di committenza consentendo il rispetto dell’obbligo ex art. 37 co. 4 del Codice, ripristinato, per gare rientranti in tutto o in parte nel PNRR, dal DL 77/2021, art. 52 co. 1.2. - Struttura stabile di supporto al RUP e ciò determina il superamento di ogni equivoco quanto all’applicazione delle tariffazioni dei costi dei servizi erogati. - Centro di Competenza PNRR in grado di erogare ogni tipologia di servizi ex ante ed ex post (supporto alle candidature; verifica di compliance con le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione delle misure del PNRR, progettazione tradizionale e in BIM, contract management, project e risk management, Bdap Mop, gestione contratti e contenzioso, ecc) oltre a quelli tradizionali della fase di gara, in cui opera come Centrale di committenza, con costi imputati direttamente sul Quadro Economico. ASMECOMM triplica così competenze e attribuzioni, dopo aver sventato tanti vani tentativi di delegittimazione. In 9 anni di ininterrotta attività, ASMECOMM è cresciuta grazie a efficienza trasparenza e sussidiarietà, a tutela dell’autonomia dei Soci. Ma anche grazie all’eco mediatica di tentativi fondati sul nulla, che hanno rafforzato la fidelizzazione della base associativa e associato tanti nuovi Enti. Emblematico, al riguardo, il recente tentativo boomerang di ANCI con il commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato n.8072/2021, che ha respinto il nostro ricorso sulla corretta interpretazione dell’art. 33, co. 3-bis del vecchio Codice. Il Giudice ha accolto le tesi della delibera 32/2015 di ANAC, che però si è vista sconfessata avendo, nel frattempo, smentito tutte le tesi oggi accolte. Nulla quaestio per noi trattandosi di norma abrogata da aprile 2016 e dunque il Giudice ha ratificato le tesi ANAC solo fino a questa data. Non si è espresso invece sul successivo quadro normativo (leggi art. 37, co. 4) limitandosi a richiamare altre Sentenze. ANCI, invece, conclude il proprio commento estrapolando una tesi bislacca secondo cui ASMEL Consortile non è qualificabile come Centrale di committenza, per il sol fatto di non essere iscritta all’Elenco dei Soggetti aggregatori. Una tesi propalata proprio da ANAC, cui la legge assegna il compito di formare l’elenco attraverso selezione tra le Centrali di committenza. Passi per ANAC di cui denunciamo da anni le tante contraddizioni sconclusionate. Passi per il Giudice che può ben essere stato attratto dalla presunta autorevolezza di un’Autorità. Merita una querela, invece, ANCI che fa il “pesce in barile”, fingendo di non aver capito bene. Invece, conosce a menadito la vicenda. Sa bene che per divenire Soggetto aggregatore occorre essere Centrale di committenza e non viceversa. Ha avuto un ruolo di primo piano nella recente selezione dei Soggetti aggregatori, oltre che nella stesura dell’attuale Codice Appalti. Eppure, commenta la vicenda facendo finta di aver capito male, come un qualunque incompetente. Chiederemo al Giudice penale di esprimersi su tanta faziosità. Per chiarezza val la pena di ricordare agli incompetenti che la legittimità delle nostre attività di committenza è stata ben definita dal Consiglio di Stato con Sentenza 7558/2020: Asmel Consortile vi è indicata come centrale di committenza per la sola gestione della procedura di appalto. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione del codice dei contratti pubblici. Basta poi consultare il nostro Albo per contare che dalla data del 19/4/2016, con l’entrata in vigore dell’attuale Codice, sono state pubblicate 5.000 gare senza mai una contestazione relativa alla legittimazione derivante dalla corretta corrispondenza all’art. 37 co. 4. Infine, l’art. 9, comma 2 del Decreto Governance PNRR, DL 77/2021, espressamente dispone che Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni […] possono avvalersi del supporto tecnico operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati. Basta una visura camerale per prendere atto che la nostra partecipazione pubblica non è prevalente ma esclusiva. Insomma, svolgiamo il nostro lavoro con rigore e competenza. Altri ciurlano nel manico.

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