TAR. In materia di appalti pubblici, sussiste una netta distinzione tra le proroghe contrattuali «che consentono se espressamente previste negli atti di gara il prolungamento della durata del contratto alle stesse condizioni ove adeguatamente motivato» e le proroghe c.d. tecniche «che consentono soltanto il passaggio da un vincolo contrattuale all’altro per il tempo strettamente necessario al completamento della gara indetta».