Il requisito di idoneità professionale, consistente nell’iscrizione alla Camera di commercio per attività coerenti con quelle oggetto di gara, può ritenersi soddisfatto da una corrispondenza sostanziale tra l’oggetto della certificazione e quello della prestazione da eseguirsi, anche in assenza di una integrale sovrapponibilità degli stessi. La ricerca di una perfetta coincidenza testuale è, infatti, un’operazione ultronea e irragionevole, in quanto le iscrizioni, le certificazioni, le attestazioni rappresentano documenti preesistenti rispetto alla procedura di gara, formati indipendentemente dalla stessa, per una pluralità di possibili utilizzi.