Giudizio di anomalia delle offerte

La categoria

16/03/2022

TAR Secondo consolidato indirizzo pretorio, il giudizio di anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale e costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta. Per tale via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla Stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (cosa che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A.) e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione

Qui TAR Napoli n. 1580/2022

indietro

Titolo

torna all'inizio del contenuto