Newsletter 263 -

Newsletter 263 -25/06/2021

PIATTAFORMA PER VIDEOCONFERENZE SERVIZIO GRATUITO PER CONSIGLI, GIUNTE, MA ANCHE INCONTRI ISTITUZIONALI - Sindaco di Monteleone di Spoleto (PG): «Strumento che avvicina comunità lontane»

Già dall’inizio dell’emergenza sanitaria ASMEL ha attivato subito il servizio gratuito dedicato a tutti i Comuni d’Italia per usufruire della piattaforma di video-collegamenti con supporto tecnico. Una modalità che ancora oggi, mentre si vede una ripresa dei consigli comunali e riunioni di giunta in presenza, permette incontri istituzionali importanti. Come quello avvenuto a Monteleone di Spoleto (PG) il cui sindaco Marisa Angelini con gli allievi della scuola Edmondo de Amicis si è messa in collegamento con le autorità di Hamilton e Trenton (USA) ed i ragazzi delle scuole locali. «Un momento importante che ha rafforzato il legame tra il nostro Comune e quelli statunitensi che hanno accolto numerosi nostri concittadini migranti. Grazie alla piattaforma messa a disposizione da ASMEL, con un supporto tecnico costante ed eccezionale, è stato possibile avvicinare queste comunità lontane. Le tecnologie di oggi consentono grandi cose e con ASMEL abbiamo usufruito di un servizio eccellente», spiega il sindaco. A seguito del grande successo riscontrato (oltre 55mila utenze), ASMEL ha implementato ulteriormente il servizio di videoconferenze, acquisendo nuove licenze da mettere a disposizione direttamente dei Comuni. Tra le innovative funzionalità della nuova versione vi sono: la registrazione delle sedute in uno spazio virtuale personale di facile utilizzo dove sarà possibile scaricare in qualsiasi momento e in autonomia i video e/o gli audio; la possibilità per tutti i partecipanti della sessione di condividere lo schermo, modificare documenti e fare da relatori; il voto segreto e così via. Per richieste e approfondimenti scrivere a conferenze@asmel.eu oppure telefonare al Numero Verde 800 165654.

Newsletter 263 -24/06/2021

Concordato in Bianco

Nelle gare di appalto è ammessa la partecipazione di una impresa o di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia «presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare». L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9 del 27/05/2021, ha statuito in primo luogo come: «la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale».  Inoltre «la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, (…); a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante». In ogni caso detta autorizzazione da parte del tribunale «deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale». Nel Codice appalti è prevista all’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D. Lgs. n. 50/ 2016, la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di RTI, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara «solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l’evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara».

Qui Sentenza Ad. Plenaria n. 9 del 27/05/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Sottoscrizione Relazione di Calcolo

CONSIGLIO DI STATO. Nelle gare di appalto, è legittima l‘esclusione dell’operatore che abbia presentato un’offerta tecnica in cui la relazione di calcolo sia priva di sottoscrizione da parte del professionista abilitato. Ne consegue che «l’incontestata omessa sottoscrizione da parte di professionista abilitato della relazione di calcolo contenuta nell’offerta tecnica, ne impone l’esclusione dalla procedura di gara in ragione della violazione della lex specialis». Infatti «qualora la relazione di calcolo (...) rappresenta elemento costitutivo dell’offerta tecnica, la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato si traduce nella mancanza di un suo elemento essenziale, costituendo la sottoscrizione un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, in quanto comporta un’assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista». Tale aspetto, al contrario «non è ravvisabile nella sottoscrizione delle relazioni di calcolo da parte del legale rappresentante dell’impresa, seppure qualificata al rilascio delle relazioni di calcolo ex d.m. n. 37 del 2000, in quanto differente è il titolo speso sotto il profilo dello status professionale».

Qui Sentenza Cds Sez V n. 3833 del 17/05/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Valutazione stralcio Offerta

CONSIGLIO DI STATO. Lo stralcio di una parte dell’offerta «rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore». Tale clausola laddove interpretata «nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.». 

Qui Sentenza Cds Sez. III n. 4371 del 08/06/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Criterio on/off

CONSIGLIO DI STATO. Nelle procedure di gara, in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta operata dall’amministrazione appaltante, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte «ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in subcriteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico». Tale discrezionalità «è da ritenersi particolarmente significativa in un contesto normativo in cui, non essendo espressamente previsto l’obbligo di attribuire punteggi graduati tra un minimo ed un massimo ai singoli criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è ravvisabile un diretto contrasto con la norma di legge nella scelta, da parte della stazione appaltante, di una modalità di attribuzione del punteggio di tipo on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante». Invero «il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica».

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 4301 del 07/06/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Principio di equivalenza

TAR.  È legittima l’esclusione da una gara per forniture del concorrente la cui offerta contenga caratteristiche diverse da quelle contemplate dal disciplinare di gare. Tali specifiche devono «intendersi non valide proprio perché con oggetto non corrispondenti alla richiesta della Stazione appaltante. Né in tal caso si può ricorrere al principio di equivalenza, atteso che esso riguarda le caratteristiche tecniche dei prodotti ex articolo 68 comma 7 del d.lgs. 50 del 2016 e non invece la difformità oggettiva e sostanziale rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione, che concretizza una ipotesi di aliud pro alio e che dunque impedisce proprio l’accordo sull’oggetto, con conseguente esclusione dell’offerta a prescindere da una precisa comminatoria nel bando».

Qui Sentenza Tar Abruzzo n. 292 del 05/06/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

False Dichiarazioni

CGEU. L’articolo 63 della Direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h) della stessa «deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto».

Qui Sentenza CGEU C-210/2020

 

Newsletter 263 -24/06/2021

Proposte Migliorative/1: differenza con Varianti

Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa «le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante (…) e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito».

Qui Sentenza Cds Sez V n. 4754 del 21/06/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Proposte migliorative/2: ammissibilità

Le proposte migliorative presentate del concorrente consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara «investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste». Nel caso in cui la lex specialis non ammetta le varianti «deve ritenersi che non sono consentite, a tutela della par condicio, tutte quelle modifiche progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo».

Qui Sentenza Tar Puglia n. 545 del 29/03/2021

Newsletter 263 -24/06/2021

Proposte migliorative/3: elenco tassativo nei lavori

Nelle gare di appalto aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, per la messa in sicurezza di alcuni edifici, laddove la lex specialis specifichi espressamente «con elenco avente valenza tassativa, le varianti migliorative consentite», è illegittima l’aggiudicazione nei confronti del concorrente che abbia previsto nel progetto una scelta tecnica non prevista. In tal caso, infatti «deve ritenersi che la stazione appaltante, sebbene dotata di ampia discrezionalità tecnica nella relativa valutazione, abbia erroneamente qualificato tale scelta tecnico-progettuale dell’aggiudicatario quale soluzione migliorativa che, al contrario, dal raffronto tra il disciplinare di gara e la scheda dell’offerta tecnica, eccede i limiti delle variazioni migliorative consentite dal bando ed è idonea a configurare, piuttosto, una vera e propria variante non ammessa dalla legge di gara».

Qui Sentenza Tar Calabria n. 234 del 01/02/2021

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