Newsletter 263 -

Newsletter 263 -13/07/2021

BIM: I TECNICI COMUNALI RECLAMANO INVESTIMENTI SUPPORTO E PIATTAFORMA GRATUITI DA ASMEL E POLITECNICO MILANO

Secondo l’indagine a cura di AssoBim, il 95,2% dei dipendenti comunali intervistati, lamentano che l’ente di appartenenza investe poco nel BIM, nonostante la sua obbligatorietà sia uno dei pochi punti fermi del D.Lgs. n. 50/2016 e già le soglie del 2021/2022 per OO.PP. >15 e >5 mln lo rendano obbligatorio per quasi tutte le gare pubbliche. Inoltre, l’art. 48, co. 6, del DL Semplificazioni 77/2021 e il decreto attuativo MIMS accelerano ulteriormente i tempi: i progetti che vorranno ricevere i finanziamenti del PNRR dovranno utilizzare la metodologia BIM. Nello specifico, dalla suddetta indagine emerge che le maggiori criticità consistono nelle carenze tecnologiche, economiche e formative. Per far fronte a tutto ciò, e garantire velocità e qualità progettuale e realizzativa nel pieno rispetto dei vincoli di finanziamento, ASMEL e Politecnico di Milano rendono disponibile gratuitamente il supporto di Bim management e la piattaforma con ambiente di condivisione dei dati (ACDat) accessibile a tutti soggetti coinvolti: RUP, progettisti, preposti alle verifiche, operatori economici, ecc. Pertanto, tutti i Comuni possono applicare già la metodologia BIM, senza costi per dotazione di beni strumentali, redazione dei capitolati informativi, formazione tecnica e certificazione delle competenze BIM secondo la norma UNI 11337-7. V. sotto scheda Servizio Appalti BIM per i Comuni. Per chiarimenti scrivere a bim@asmel.eu.

Qui brochure esplicativa

Newsletter 263 -13/07/2021

Bando palestre e mense scolastiche Comuni del SUD - Scadenza 5 agosto - Supporto gratuito per progetti di fattibilità tecnico - economica

Il Miur ha pubblicato l’Avviso per adeguamento funzionale e messa in sicurezza di palestre, aree gioco, impianti sportivi ad uso didattico, mense scolastiche e relativo allestimento.

I beneficiari sono gli enti locali proprietari o comunque competenti su uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale, di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 15.00 del 5 agosto. L’accreditamento degli enti è possibile fino alle ore 15.00 del 30 luglio.

I fondi sono ripartiti secondo due tipologie di interventi:

- 350.000,00 di euro per adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica di palestre, aree di gioco e impianti sportivi adibiti ad uso didattico;

- 200.000,00 di euro per adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche.

Non sono ammessi interventi di costruzione ex-novo di nuovi edifici, né interventi che comportino un incremento di volumetrie.

L’ente locale proponente deve essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall’apposito organo competente.

Per richiedere il supporto gratuito alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o alla redazione e trasmissione delle candidature scrivere alla mail fondipa@asmel.eu.

Newsletter 263 -13/07/2021

Bando Scuole innovative piccoli Comuni del SUD - Scadenza 6 agosto - Supporto gratuito per progetti di fattibilità tecnico - economica

Il MIUR ha pubblicato l’Avviso di 40 milioni per la costruzione di scuole innovative da destinare a scuola o polo d’infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado o a istituto comprensivo, al fine di contrastare lo spopolamento nei piccoli Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La scadenza per le domande è fissata alle ore 15.00 del 6 agosto 2021. Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dal 12 luglio.

Sono ammissibili i lavori relativi alla costruzione (sostituzione edilizia o nuova costruzione) di scuole “innovative” dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.

I contributi sono concessi nei limiti dello stanziamento regionale previsto, commisurato al numero di studenti e fino a 2.200 € al metro quadro di Superficie utile lorda. Sono escluse le spese di progettazione, di eventuale demolizione e di acquisto di arredi e attrezzature didattiche.

L’ente locale proponente deve essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica e l’intervento non deve essere finanziato totalmente o parzialmente con altri fondi.

Per richiedere il supporto gratuito alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o alla redazione e trasmissione delle candidature scrivere alla mail fondipa@asmel.eu.

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CONCORSI PUBBLICI: ACCESSO CODICI SORGENTE È UN DIRITTO CON ASMELAB RISPETTATI TUTTI I REQUISITI Comune di Teulada: «Servizio ottimale per uffici e candidati»

La sentenza del Tar Lazio 7769/2021 chiarisce che i codici sorgente della piattaforma per i concorsi digitali devono essere sempre resi disponibili ai candidati interessati, questo per rispondere ai necessari criteri di trasparenza. Con AsmeLab rispettati i requisiti di accessibilità dei dati per chi ne faccia legittimamente richiesta e il supporto continuo tecnico per poter far fronte a tali necessità. «È un servizio ottimale – spiega Maurizio Pisano, responsabile servizio demografico del Comune di Teulada – e molto utile per velocizzare il lavoro degli uffici comunali, rendere più semplici le comunicazioni dei candidati e gestirle, ma anche per una maggiore sicurezza e trasparenza». D’altronde, i Comuni ASMEL hanno già raggiunto l’obiettivo dei concorsi smart auspicato dal ministro Brunetta, con procedure concorsuali che hanno visto un lasso di tempo dalla pubblicazione del bando all’assunzione di soli 4 mesi.

Intanto il D.L. 44/2021, in vigore dal 1° aprile, e il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/4 con l’obiettivo di sbloccare i concorsi già banditi o da bandire, prevedono l’obbligo di utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento dell’unica prova scritta della durata massima di 60 minuti e senza il limite dei 30 candidati se in sede, lo svolgimento di prove orali da remoto e l’adozione di uno specifico Piano Operativo da comunicare preventivamente al Dipartimento della Funzione pubblica. Asmel al fine di supportare gli enti locali, rende disponibile gratuitamente la Piattaforma Concorsi digitali AsmeLab per l'inserimento del bando, raccolta e gestione delle domande di partecipazione con autenticazione dei candidati sicura tramite SPID e invio di comunicazioni a mezzo PEC (D.L. Rilancio); il sistema di videoconferenze con supporto da remoto per lo svolgimento delle prove orali da remoto e delle riunioni di commissioni e sottocommissioni; schemi di Piano Operativo per lo svolgimento dei concorsi direttamente adattabili da parte di ciascun ente; il Ciclo di webinar e risposte a quesiti a cura di A. Bianco con il prossimo appuntamento “Tutte le novità della riforma Brunetta e DL. Reclutamento” previsto il 12 luglio dalle ore 11:30. Per informazioni scrivere a asmelab@asmel.eu oppure telefonare al Numero Verde 800.165654 (int.3).

Qui sezione del sito dedicata

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Semplificazioni: all’esame centinaia di emendamenti

Sono circa seicento gli emendamenti (su 2.803 proposte) al DL Semplificazioni 2021 su cui si concentrerà la discussione parlamentare. L'obiettivo è arrivare alla discussione in aula alla Camera per metà luglio. Le parti maggiormente “attenzionate” sono il Superbonus, le procedure semplificate per gli investimenti ambientali e per le rinnovabili in particolare, le procedure collegate alla commissione per la VIA e il pacchetto di modifiche e di sospensioni alla legislazione sugli appalti. Bloccati i tentativi di introdurre nella conversione al DL tutta una serie di emendamenti “omnibus”, che puntavano a modificare il testo unico sull'edilizia (Dlgs 380/2001), le proroghe non inerenti il testo originario, oppure quelli sul personale della PA, che dovranno confluire nel decreto Reclutamento.

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Trasparenza e Anticorruzione: ritardi sulla legge delega di riforma

Tra gli obiettivi del PNRR figura anche un intervento normativo in tema di lotta alla corruzione. Si parla di una legge delega di riforma delle norme anticorruzione nella Pa affidata ai Ministri Enrico Giovannini e Renato Brunetta. L’obiettivo dichiarato del governo è di ripensare le norme su inconferibilità degli incarichi e incompatibilità con i ruoli politici, e semplificare la massa di obblighi di trasparenza che schiaccia le amministrazioni (soprattutto gli enti più piccoli) e inonda i siti Internet delle Pa di dati spesso incomprensibili ai non addetti ai lavori. Sembrava tutto pronto ma le fibrillazioni interne alla maggioranza hanno fatto slittare il varo del provvedimento di qualche settimana.

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Dati Min. Interni: non bastano i soldi per sopprimere i Municipi

Nonostante gli incentivi economici stanziati - nel 2020 circa 83 milioni - per le fusioni dei Comuni questa soluzione non sembra fare molta breccia tra le comunità locali. Una risposta nei fatti all’idea che l’efficienza si possa “comprare” favorendo i grandi numeri a dispetto dei vantaggi della prossimità tipica dei campanili di piccole e medie dimensioni. Secondo i dati resi noti dal Ministero dell’Interno, dal 2015 si sono registrate un centinaio di fusioni, che nella quasi totalità hanno coinvolto due o tre Comuni e che hanno portato i Comuni italiani all’attuale numero di 7.903. La regione maggiormente interessata dal fenomeno è stata il Trenino Alto Adige (27), a seguire Lombardia (20), Piemonte (20), Veneto (10), Marche (7), Toscana (7) ed Emilia Romagna (6). Nelle altre regioni si sono registrati casi per lo più isolati. Emerge come varie volte la fusione sia stata imposta nonostante l’esito sfavorevole dei referendum consultivi comunali, come nel caso del Comune di Gattico-Veruno con un No da parte della popolazione di entrambi i Comuni interessati che però non ha frenato l’iter amministrativo. 

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Accordo Pubblico-Pubblico: requisiti chiari per rispettare normativa UE

La recente sentenza del TAR Campania, sez. III n. 4520 del 30 giugno 2021 ha riportato all’attenzione i profili che devono caratterizzare gli accordi pubblico-pubblico per rispondere ai requisiti richiesti dal Codice dei contratti pubblici e della stessa Direttiva 2014/24/UE. Come evidenziato dal Giudice Amministrativo tali condizioni non si ravvisano se la cooperazione non è volta al miglior perseguimento degli obiettivi, diventando così meramente elusiva delle regole di mercato. Il caso bocciato dal TAR ha riguardato l’accordo stipulato tra Regione Campania e ACI, un accordo in cui venivano meno i presupposti sostanziali previsti dalla norma. L’accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, recepito dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non soggiace all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica ove si verifichino, in via cumulativa, le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Queste caratteristiche sono alla base della collaborazione che ha portato gli Enti Locali soci ASMEL a sviluppare insieme i servizi di committenza, secondo le previsioni normative disposte dal D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti) e del D.Lgs n.175/2016 (TUSP). Nel caso di Asmecomm, infatti, tutti i requisiti richiesti sono chiaramente riscontrabili: garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, perseguimento dell’interesse pubblico, con evidenti vantaggi in termini di risparmi, di trasparenza e di efficienza, non svolgere attività rivolte al mercato, assolvendo in via esclusiva la propria attività a favore dei soli soci. Secondo questi parametri è facilmente riconoscibile la sussistenza dei requisiti in capo alle soluzioni adottate dagli Enti nella forma del partenariato pubblico-pubblico, una scelta che da anni ha reso il Modello Asmecomm un esempio anche a livello europeo, come confermato dal Premio EIPA 2019.

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Gare telematiche: le registrazioni delle sedute restano atti riservati

Le gare telematiche hanno specifiche funzionalità che ne garantiscono la trasparenza in modalità diverse rispetto al passato. Il Giudice Amministrativo è così spesso chiamato ad affrontare contenziosi per motivi futili ma la linea è quanto mai chiara: La pubblicità delle sedute di gara è data dalla stessa partecipazione in diretta e a distanza alle operazioni pubbliche e i profili legittimamente accreditati possono operare limitatamente alle funzioni attribuite. Da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 4343 del 7 giugno 2021 ha precisato che le registrazioni delle sedute non rientrano nell'accesso agli atti riconosciuto ai concorrenti in quanto non obbligatorie ai fini della pubblicità della seduta. Naturalmente questa modalità, anche nel caso delle gare espletate sulla piattaforma Asmecomm con i sistemi integrati di gestione virtuale delle sedute di gara, è un servizio aggiuntivo offerto ai Comuni quale comprova di trasparenza delle operazioni di gara, che rimane nella disponibilità dell'Ente stesso e utilizzabile in caso di necessità specifiche. Come ribadito dal Collegio non rientra tra le prerogative della Stazione Appaltante consentire all'operatore economico "di verificare la corrispondenza tra gli atti di gara e le relative registrazioni telematiche, afferendo tale aspetto (non alla conformità in generale della gara alle esigenze di trasparenza ed imparzialità, ma) all'eventuale sussistenza di concreti elementi di turbamento e alterazione del corretto svolgimento delle operazioni di gara, in ordine ai quali nessuna deduzione viene formulata dalla parte appellante (che non ha nemmeno allegato di aver inutilmente presentato istanza di accesso avente ad oggetto le suddette "registrazioni", che infatti non sono menzionate nell'istanza ad exhibendum dell'11 maggio 2020)”.

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ANAC: senza incertezza la Commissione può “correggere” l’offerta

È stato portato all’attenzione dell’ANAC il caso di una procedura in cui il modello di presentazione dell'offerta economica risultava compilato in modo non rispettoso delle richieste della stazione appaltante. In particolare, oltre al ribasso da esprimersi in percentuale sulla base d'asta il concorrente avrebbe dovuto indicare, in lettere, anche la cifra del ribasso. Nel caso sottoposto all'attenzione dell'autorità anticorruzione l'offerente invece del ribasso espresso in lettere aveva indicato il prezzo offerto (al netto del ribasso). La commissione è intervenuta rilevando l'errore materiale, calcolando il ribasso e ammettendo il concorrente. A seguito delle doglianze degli altri concorrenti che ne richiedevano l’esclusione l’Autorità ha ribadito che «l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa». Perché sia ammissibile un intervento "correttivo" della commissione, prosegue il parere, sono necessarie almeno due condizioni: a) che sia possibile, attraverso l'attività interpretativa, giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione che non lasci margini di incertezza;
b) che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta della quale si tratta, né a dichiarazioni integrative dell'offerente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1827/2016; Tar Lazio, Sezione III, n. 1965/2019; deliberazione Anac n. 600/2017).

Inoltre non comporta l’esclusione dell’offerente ma soltanto la non valutazione delle pagine aggiuntive lo sforamento da parte dello stesso del limite di 40 pagine indicato nella Lex Specialis quale tetto massimo. In tal caso la Commissione è tenuta unicamente a non valutare il contenuto delle pagine ulteriori ai fini dell’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica.

Qui Parere Anac n. 402/2021

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