Newsletter 263 -
Newsletter 263 -30/07/2021
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: ESTENSIONE AD AFFITTI E UTENZE - Card ASMEL gratuite per servizi socio-assistenziali - Comune di Villamassargia (SU): «Strumento vantaggioso per Comune e cittadini»
Per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze è stato assegnato al ministero dell’Interno un fondo per l’anno 2021 di 500 milioni (emendamento al Dl Sostegni-bis, art. 53 del Dl 73/2021), ampliando quindi le finalità del fondo originariamente istituito per la sola solidarietà alimentare.
I Comuni potranno utilizzare tali risorse in maniera più ampia al fine di soddisfare le esigenze segnalate dall’ufficio dei servizi sociali individuando i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quei soggetti che non siano già assegnatari di sostegno pubblico.
A tal fine, Asmel ha già attivato un’apposita Convenzione con SIA-Società interbancaria SpA, utilizzata da centinaia di Comuni, relativa al servizio telematico con Carta gratuita, utilizzabile oltre che per finalità di solidarietà alimentare, anche per il pagamento di canoni di locazione e per ogni altra tipologia di contributo erogato nell'ambito dei servizi socio assistenziali.
Il Comune in questo modo fornisce ai cittadini veri e propri buoni spesa elettronici con un costo di commissione pari all'1% e grazie alla gestione telematica dei flussi, consente di superare i problemi di matrici, numerazioni e sottoscrizioni posti dal tradizionale sistema cartaceo. «Ci siamo trovati benissimo – spiega la dott.ssa Denise Orrù, assistente sociale del Comune di Villamassargia (SU) – con un’ottima comunicazione e assistenza da parte di ASMEL i cui referenti sono stati sempre precisi e puntuali. Rispetto ai buoni alimentari cartacei, le card consentono una maggiore velocità di erogazione grazie al lavoro notevolmente facilitato per gli uffici comunali, una maggiore privacy per gli utenti che usufruiscono degli aiuti alimentari, più semplicità per i negozianti. Inoltre, qualora dovessero avanzare dei soldi dal fondo comunale, sarà possibile ridistribuirli ai soggetti beneficiari ricaricando direttamente le loro card».
Ecco le attività comprese nel servizio:
Ricezione elenco beneficiari ed esercenti e incrocio dati;
Spedizione Carta con Stemma del Comune associato entro una settimana dalla trasmissione dell'elenco dei beneficiari.
Rilascio APP di lettura del QR code presente sulla Carta e supporto per gli esercenti convenzionati;
Rendicontazione delle operazioni autorizzate raggruppandole per subtotali di ogni esercente da inviare all'Amministrazione.
Il costo delle Card, fissato in 1€ cad., è assolto da ASMEL Consortile per i propri Soci operativi.
Le richieste da inviare a posta@asmel.eu saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle Card gratuite disponibili da convenzione.
Newsletter 263 -29/07/2021
Avvalimento/2: Corrispettivo
Non è automaticamente invalido il contratto di avvalimento che non riporti la clausola relativa al corrispettivo previsto in favore della ausiliaria: «il negozio manterrà infatti intatta la sua efficacia ove dal testo contrattuale sia comunque possibile individuare l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità. Dal tenore dell’accordo deve dunque potersi desumere l’interesse patrimoniale, che può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo».
Newsletter 263 -28/07/2021
Verifica dell’Anomalia e Utile modesto
Nelle procedure di appalto, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è volto ad accertare «l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (…): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (...)». Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5283 del 13/07/2021, ha dapprima ribadito che «il giudizio sull’anomalia o l’incongruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti indicati, senza procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità e delle singole voci, pena un’inammissibile invasione della sfera amministrativa». Successivamente il Collegio ha precisato che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della P.A. Invero, nel giudizio relativo alla congruità dell’offerta occorre ancora considerare che “in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo”. Inoltre in caso di verificazione degli elementi voce inseriti nella proposta, laddove si riscontri un ampio margine di utile indicato nell’offerta, oltre che della tipologia dei rapporti stipulati con il personale «spetta all’Amministrazione verificare la congruità dell’offerta alla luce degli elementi emersi a seguito della verificazione, accertando se, pure a seguito dell’incremento dei costi, l’offerta dell’aggiudicataria sia comunque remunerativa, non potendo il giudice sostituire il suo giudizio a quello della P.A.».
Newsletter 263 -28/07/2021
Via libera del Garante Privacy alle banche dati interoperabili
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole all’interoperabilità delle banche dati proposta nelle Linee Guida AGID. Questo snodo è cruciale per garantire l'innovazione della pubblica amministrazione, con banche date interoperabili e accessibili in sicurezza anche a soggetti privati, proteggendo integrità e riservatezza dei dati dei cittadini. L'obiettivo dei due nuovi schemi di Linee guida previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale mira a definire un modello di riferimento per consentire la comunicazione tra le banche dati e lo scambio di informazioni tra enti pubblici, e tra la Pa e il settore privato, al fine di offrire servizi più veloci ed efficienti. Le "Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici" si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo per garantire la sicurezza dei flussi di dati, in particolare tramite le cosiddette Api (Application programming interface) che consentono il dialogo tra i vari software utilizzati per la fornitura di servizi. Nel parere il Garante dà atto a Agid di aver definito un quadro di garanzie e di misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, rispettando le esigenze di protezione dei dati in coerenza con gli obblighi stabiliti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Newsletter 263 -28/07/2021
Illeciti professionali
TAR. È illegittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante esclude il concorrente da una gara, per gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. «in ragione di una precedente risoluzione contrattuale disposta dalla medesima P.A., dichiarata dalla ditta in sede di domanda di partecipazione e dalla stessa impugnata innanzi al G.O.» se «prima della adozione della sanzione espulsiva, la stazione appaltante non abbia formalmente attivato il contradditorio con il concorrente interessato». Infatti, il mancato segmento procedimentale «rende illegittimo il provvedimento di esclusione; e ciò sul rilievo che il contraddittorio, in caso di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c-ter, d. lgs. n. 50 del 2016, è doveroso da parte della stazione appaltante».
Newsletter 263 -28/07/2021
Revoca concessione
TAR. È illegittima la revoca decadenziale in autotutela di una concessione di suolo cimiteriale disposta dall’ente, motivata «con esclusivo riferimento al fatto che il relativo titolare ha alienato il manufatto funebre senza la preventiva autorizzazione dell’Ente e, quindi, in violazione della disciplina regolamentare che ne vieta la cessione e della suscettibilità di assegnazione dei beni pubblici solo mediante procedimento di evidenza pubblica». Infatti «con riguardo alla produzione degli effetti della cessione dello ius sepulchri (inteso come manufatto) nei confronti della P.A., deve ritenersi che la vicenda traslativa tra privati del diritto di sepolcro pone in evidenza una condizione di inefficacia relativa, melius di inopponibilità (della cessione) nei confronti del Comune allorchè non ne sia stata acquisita l’autorizzazione». Invero, la cessione del sepolcro non preventivamente autorizzata dalla P.A. «produce effetti solo tra le parti, mentre nei confronti del Comune rimane titolare della concessione demaniale, ed al contempo responsabile (nei confronti dell’amministrazione stessa, ma anche dell’avente causa), l’originario concessionario».
Newsletter 263 -28/07/2021
Errore materiale nelle offerte
TAR. Si riscontra l’errore materiale e, dunque la possibilità di recedere legittimamente alla sua rettifica, in presenza di «un “errore ostativo” intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà». Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di «una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto». In materia «la rettifica di eventuali errori è considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente».
Newsletter 263 -28/07/2021
Principio di equivalenza
TAR. Nella valutazione delle voci prezzo salariali inserite nell’offerta economica «il valore parametrico non (è) di per sé vincolante delle tabelle ministeriali (…)» ma «occorre tener conto che i valori minimi degli oneri di sicurezza previsti nelle tabelle non rilevano in sé – non rientrando fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016, richiamato anche dall’art. 95, comma 10, e all’art. 23, comma 16 – ma pur sempre nel quadro della congruità degli stessi ai fini dell’apprezzamento di cui all’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016».
Newsletter 263 -28/07/2021
Avvalimento/1: Operativo
Il contratto di avvalimento cd. operativo, non deve necessariamente spingersi «sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale». L’assetto negoziale deve consentire quantomeno «l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione».
Newsletter 263 -28/07/2021
Avvalimento/3: Attestazione Soa
L’avvalimento è un istituto che serve a garantire la massima partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici, consentendo ai concorrenti privi di determinati requisiti di utilizzare quelli in possesso di altro soggetto ausiliario. In particolare. L’avvalimento avente ad oggetto l’attestazione SOA è consentito ad una duplice condizione: «a) che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile». In particolare «non basta che la ausiliaria fornisca all’avvalente la certificazione pura e semplice, essendo invece richiesto, al fine di non rendere il prestito del requisito quale fittizio, che a questa si accompagni la messa a disposizione delle risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto».