TAR. Nelle procedure di affidamento lavori, è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale la P.A. decida di non aggiudicare la gara in favore del primo in graduatoria, perché non risultino prodotte le autorizzazioni per effettuare gli interventi nelle zone vincolate. In tali casi «a) la stazione appaltante può non procedere, ex art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, all’aggiudicazione, solo se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; b) nel caso di specie, la P.A. ha solo affermato che mancano le autorizzazioni, ma non che non sussistano le condizioni perché le stesse siano rilasciate; c) trattasi, conseguentemente, di motivazioni che non consentono, a priori, di ritenere l’offerta non idonea ai fini dell’aggiudicazione».