CONSIGLIO DI STATO. A fronte di caratteristiche dei contenitori presentati nella offerta tecnica dal concorrente, che nel complesso consentivano il raggiungimento degli scopi indicati dalla legge di gara «la mera diversità del materiale offerto rispetto a quello indicato dalla legge di gara non poteva costituire motivo di esclusione dell’offerta, non essendo del resto tale conseguenza neppure prevista dalla legge di gara».