TAR. È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una ditta che ha offerto un prodotto «costituito da materiale recante caratteristiche tecniche totalmente difformi da quelle prescritte dal bando, nel caso in cui: a) il progetto messo a gara dalla stazione appaltante sia di livello esecutivo, b) la P.A. appaltante abbia operato, negli atti di gara, una precisa e motivata scelta circa lo specifico materiale da utilizzare nella realizzazione dei lavori, c) il prodotto offerto, in ragione della sua difformità rispetto a quello previsto dal bando, sia oggettivamente idoneo a stravolgere il progetto».