Newsletter 263 -

Newsletter 263 -03/11/2021

ASMEL ALLA BIENNALE DI VENEZIA: PROSPETTIVE ARCHITETTONICHE DELLE CITTA'

Al Padiglione Italia della 17esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia venerdì 5 novembre sarà presente anche ASMEL con l’architetto Antonio Zuccaro, esperto BIM dell’Associazione. Il progetto “Una città per bambini e bambine. Idee e proposte per cambiare il punto di vista della città”, nato in seno alla Siena Advanced School on Sustainable Development e promosso da Amate l’Architettura, propone di invertire il modo di pensare le città a partire dal coinvolgimento attivo e partecipativo dei bambini nelle scelte di governo del territorio. E proprio in qualità di esperto BIM, strumento fondamentale per la progettazione e gestione di edifici e infrastrutture per il quale ASMEL offre supporto gratuito agli oltre 3700 enti locali soci, l’arch. Zuccaro presenterà in tal senso nuove prospettive per le città. "I bambini – spiegano i curatori – sono i principali consumatori della città. Mentre gli adulti si muovono ed agiscono in luoghi differenti dal proprio domicilio, la vita ordinaria dei bambini si svolge prevalentemente in uno spazio urbano che coincide con il luogo di residenza. Le città moderne non sono tuttavia fatte per i bambini. Anche gli indicatori di analisi delle città sono pensati in maniera deterministica e numerica, e tendono a indirizzare le scelte di governo verso logiche ghettizzanti ed escludenti tipiche dello zoning. La perdita di autonomia e la percezione di insicurezza non consentono ai bambini di vivere appieno l’esperienza urbana.

Newsletter 263 -03/11/2021

Affidamento diretto: il principio di rotazione è quanto mai necessario

Con delibera 666/2021 del 28 settembre, l'ANAC è intervenuta nuovamente sul principio di rotazione degli appalti, ribadendo quando già ampiamente espresso nelle Linee Guida n. 4 e recepite da un costante orientamento giurisprudenziale: nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro  le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ma la stazione appaltante non è dotata di una integrale libertà di movimento, essendo comunque tenuta al rispetto dei principi specifici dettati, proprio con riferimento ai contratti sotto soglia, dall'art. 36, comma 1, del Codice, tra cui il principio di rotazione. L’occasione di ritornare sul tema è stata data da una serie di abusi emersi nel Comune di Formello, appartenente alla città metropolitana di Roma Capitale. Nel caso in esame la gestione dell'Amministrazione comunale di lavori riguardanti manutenzione del verde pubblico e servizi cimiteriali è stata caratterizzata «da approssimazioni e/o irregolarità, in violazione delle procedure per l'affidamento degli appalti», con una «non corretta computazione dell'importo a base d'asta dell'appalto con connesso frazionamento degli affidamenti». Attraverso questi escamotage è emersa una chiusura del sistema in chiara elusione dei principi concorrenziali. In particolare, laddove la scelta dell’operatore avvenga in maniera diretta, in via discrezionale e senza alcun confronto concorrenziale, le disposizioni riguardanti il principio di rotazione (volto ad escludere l’operatore “uscente”) devono essere considerate quanto mai pertinenti. La spinta alla semplificazione, infatti, non può comportare una chiusura dell’accessibilità agli appalti pubblici da parte dei diversi operatori di mercato a cui deve essere riconosciuta piena concorrenzialità e competitività. A maggior ragione la rotazione diventa un elemento imprescindibile quando si fa ricorso all’affidamento diretto, assumendo il RUP il pieno ed esclusivo controllo della legittimità della scelta, sempre tuttavia nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

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DL Recovery: traguardi raggiunti e rimodulazione degli obiettivi al 31 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 ottobre ha dettagliato i traguardi del Recovery Plan per procedere alla programmazione operativa entro il 31 dicembre 2021. Alla luce delle indicazioni fornite dai diversi Ministeri e dalla Struttura di Supporto sono stati aggiunti altri 7 traguardi e obiettivi che si aggiungono ai precedenti 51. Le misure approvate rientrano in un Decreto e in un Disegno di Legge. Nel settore del Turismo sono stati raggiunti 4 dei 6 traguardi previsti per il 2021; gli altri due (aggiudicazione di tutti gli appalti relativi all’hub digitale del turismo, e la politica di investimento per il Fondo nazionale del Turismo) necessitano di ulteriori atti amministrativi. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha incluso nel Dl Recovery una norma abilitante che prevede il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano in vista delle procedure di assunzione. Il Dl prevede poi l’aumento del contingente degli esperti multidisciplinari per gli enti locali, che potranno superare i mille previsti dal Dl Reclutamento, e spiana la strada ai professionisti, che potranno restare iscritti agli ordini quando accettano contratti a tempo con le PA e potranno ricongiungere gratuitamente i contributi. Il MIMS ha raggiunto l’obiettivo dell’accelerazione dell’iter di approvazione dei contratti di programma di Rfi (traguardo previsto per il 2021), riducendo i tempi da 11 a 6 mesi, poiché il Dl Recovery ha esteso le procedure già utilizzate per le opere prioritarie del PNRR a tutte le opere ferroviarie, comprese quelle finanziate con i fondi ordinari e i fondi strutturali europei. Inoltre, in sede di conversione del decreto-legge 121/2021 (Infrastrutture e trasporti) sono state realizzate tre riforme previste dal PNRR: il riparto di competenze e responsabilità tra enti locali e Anas/concessionari su ponti, viadotti, sottopassi e sovrappassi che intersecano la viabilità principale, il piano invasi per l’approvvigionamento idrico, la semplificazione della programmazione strategica da parte delle Autorità di Sistema Portuale. Il Ministero per il Sud ha ottenuto la realizzazione di uno sportello unico digitale, ossia una piattaforma attraverso la quale le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in un’area ZES possono inoltrare la richiesta di autorizzazione unica eventualmente necessaria. Il provvedimento è propedeutico al raggiungimento del traguardo previsto per dicembre 2021, che prevede l’entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali. IL Ministero per l’Innovazione e la Transizione Digitale ha istituito il Fondo “Repubblica Digitale”, con una dote di 250 milioni di euro per raggiungere il target previsto dall’Europa del 70% di cittadini digitalmente abili entro il 2026. Prevista poi una norma in accordo con il Ministero dell’Interno per permettere ai cittadini di iscrivere e gestire online il proprio domicilio digitale direttamente dall’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), accedendo con SPID e CIE. Il provvedimento non riguarda solo i cittadini, ma anche le imprese: nel decreto è infatti prevista una norma che consente a queste ultime di acquisire le certificazioni necessarie per le proprie attività attraverso un’unica piattaforma. Questa funzionalità agevola l’interoperabilità e lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed è un servizio telematico per il collegamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Il Ministero dell’Università vede inclusi nel nuovo Dl importanti norme che sono collegate ai tre traguardi previsti nel 2021 per il ministero, sebbene gli obiettivo non verranno raggiunti la via è tracciata per corsi di laurea più flessibili, l’aumento delle borse di studio e lo snellimento dell’edilizia universitaria. Il Dl Recovery assegna anche 2 miliardi e mezzo di euro alla componente 2 della missione 5 del Piano, quella dedicata alle «infrastrutture sociali». I soldi andranno alle Città metropolitane, con due prime rate da 125,75 milioni all’anno e con il grosso delle somme concentrate sull’ultimo triennio del piano. Il Dl assegna inoltre 1 miliardo in quattro anni all’efficientamento energetico di edifici e illuminazione nei Comuni con scadenza massima 31 marzo 2026. Per tutti i Comuni arriva poi la possibilità anche per il 2022 e 2023 di calcolare gli indici di ritardo dei pagamenti sulla base dei propri.

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Frazionamento Appalto

Nelle procedure di gara la ratio dell’imposizione del limite di aggiudicazione dei lotti è quella di «favorire la massima partecipazione possibile da parte delle piccole e medie imprese, sicché esso costituisce senz’altro uno strumento proconcorrenziale, conforme alle previsioni dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, rimesso alla scelta discrezionale della stazione appaltante» (Cds 518/2021,). In materia, Il Consiglio di Stato Sez V  con sentenza n. 6481 del 27/09/2021 ha chiarito che «l’opzione (distinta, autonoma ed ulteriore) per una limitazione quantitativa del “numero dei lotti che possono essere aggiudicati a ciascun offerente” esibisce una sua concreta specificità, che qualifica e connota il (generico) obiettivo del favor per l’apertura competitiva al mercato (essenzialmente a salvaguardia delle imprese minime, piccole e medie) nel senso di una (più rigorosa ed incisiva) limitazione a forme di concentrazione, accaparramento e acquisizione centralizzata delle commesse pubbliche». Invero, il Collegio ha precisato che «laddove la suddivisione in lotti rappresenta, in quanto tale, una opzione regolare ed ordinaria, come tale connotata da sindacabile discrezionalità negativa (…) – impone una congrua e circostanziata motivazione, nel corpo degli atti indittivi o nelle “relazioni uniche” di cui agli artt. 99 e 139, del mancato frazionamento: (CDS, n. 1076/ 12/02/2020), il vincolo quantitativo di aggiudicazione». Ne consegue, dunque, che «laddove il frazionamento è, in via di principio e sia pure tendenzialmente doveroso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2020 n. 4361) – proprio perché mira ad incrementare il novero dei partecipanti alle gare, elidendo la naturale barriera del sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per l’accesso al mercato: cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n. 50/2016 cit.) – il vincolo di aggiudicazione opera in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale».

Qui Sentenza Cds n.1076/2020

Qui Sentenza Cds n. 518 /2021

Qui Sentenza Cds. n. 6481 del 27/09/2021

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Soccorso Procedimentale

TAR.  È illegittimo il provvedimento di esclusione reso nei confronti di  una ditta, se  motivato con esclusivo riferimento al fatto che «il concorrente interessato, pur avendo chiaramente indicato il ribasso percentuale,  in contrasto con quanto prescritto dal bando, ha omesso di allegare all’offerta il listino dei prezzi, nel caso in cui la ditta stessa abbia fatto, nell’offerta, espressa menzione dei prezzi ricavabili da un specifico listino regionale agevolmente reperibile  anche in internet nel sito ufficiale della  Regione». In tal caso, la S.A. è tenuta ad accordare il «soccorso c.d. procedimentale, attesto che la successiva presentazione del listino, non avrebbe comportato il superamento dei limiti di ammissibilità delle integrazioni dell’offerta, proprio in ragione del fatto che il chiarimento chiesto non avrebbe dato luogo ad una modifica dell’offerta presentata in gara, né avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, limitandosi a confermare la portata di elementi già in essa contenuti».

 Qui Sentenza Tar Veneto n. 1175 del 06/10/2021

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Durc Negativo

TAR. È  legittimo il provvedimento di revoca in autotutela dell’aggiudicazione in caso di DURC negativo nei confronti dell’aggiudicatario «emergendo un debito nel versamento di contributi previdenziali in relazione a numerosi periodi contributivi, (..),   a nulla rilevando che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il DURC fosse positivo, e che, successivamente alla revoca dell’aggiudicazione, il concorrente interessato abbia ottenuto dal Giudice ordinario un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ha ordinato all’INPS di emettere un DURC positivo, in ragione della sopravvenuta regolarizzazione». Infatti «tenuto conto della pacifica mancanza in capo alla ditta interessata del possesso continuativo del requisito della c.d. ‘regolarità contributiva’ – risultando detta condizione ‘interrotta’ quanto meno nel periodo compreso tra l’adozione del DURC negativo emesso dall’I.N.P.S. (…) e il decreto del Giudice del Lavoro (…) deve ritenersi che, nella specie, difetti il requisito della regolarità contributiva continuativa, con conseguente legittimità della revoca dell’aggiudicazione».

Qui Sentenza Tar Calabria n. 765 del 07/10/2021

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Prodotti equivalenti

TAR. È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una ditta che ha offerto un prodotto «costituito da materiale recante caratteristiche tecniche totalmente difformi  da quelle prescritte dal bando, nel caso in cui:  a) il progetto messo a gara dalla stazione appaltante sia di  livello  esecutivo,  b) la P.A. appaltante abbia operato, negli atti di gara,  una precisa e motivata scelta circa lo specifico  materiale da utilizzare nella realizzazione dei lavori, c)  il prodotto offerto, in ragione della sua difformità rispetto a quello previsto dal bando,  sia oggettivamente idoneo a stravolgere il progetto».

Qui Sentenza Tar Emilia Romagna n. 241 del 04/10/2021

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Illecito Tributario

TAR. Non si riscontra cause di esclusione ex art 80 comma 4 D. Lgs.n.50/2016 se risulta che «il debito tributario non è ancora stato accertato, essendovi solo un Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza, che ha pacificamente natura endoprocedimentale». Infatti «non risultando ancora pervenuti riscontri da parte dell’Ente impositore, è evidente che l’obbligazione tributaria non è ancora sorta».

Qui Sentenza Tar Puglia n. 1377 del 22/09/2021

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Equivalenza materiale

CONSIGLIO DI STATO. A fronte di caratteristiche dei contenitori presentati nella offerta tecnica dal concorrente, che nel complesso consentivano il raggiungimento degli scopi indicati dalla legge di gara «la mera diversità del materiale offerto rispetto a quello indicato dalla legge di gara non poteva costituire motivo di esclusione dell’offerta, non essendo del resto tale conseguenza neppure prevista dalla legge di gara».

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 6483 del 27/09/2021

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Scheda prodotto

TAR. È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di forniture, se l’aggiudicataria «nonostante una specifica previsione del bando in tal senso, abbia omesso di inserire nella busta contenente l’offerta la scheda tecnica del prodotto offerto». In particolare «l’omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell’offerta,  non può legittimare l’immediata esclusione del concorrente, pur se prevista come essenziale dalla lex specialis, qualora gli elaborati presentati per integrare la documentazione tecnica siano idonei a concorrere, in misura equivalente alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti e alla valutazione qualitativa e di merito circa la rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti, senza che dall’assenza di uno solo di tali documenti possa conseguire l’inammissibilità dell’offerta».

Qui Sentenza Tar Umbria n. 682 del 24/09/2021

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